IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
di combustione medi; 
  Vista  la  legge  12  agosto  2016,  n.  170,  e,  in  particolare,
l'articolo 17 che delega il  Governo  ad  adottare  disposizioni  per
l'attuazione  della  direttiva  (UE)  n.   2015/2193,   nonche'   per
realizzare un riordino del quadro normativo  degli  stabilimenti  che
producono emissioni in atmosfera, nel quale e' compresa la disciplina
degli impianti di combustione medi; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2017,  n.  183,  recante
attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' il riordino del
quadro  normativo  degli   stabilimenti   che   producono   emissioni
nell'atmosfera; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 31, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e, in particolare, la parte  quinta,  relativa
alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione della  direttiva  n.  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 20 febbraio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dello sviluppo economico e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 268, comma 1: 
      1) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
        «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o  diffuse
aventi effetti di natura odorigena;»; 
      2) la lettera mm) e' sostituita dalla seguente: 
        «mm) solvente organico: qualsiasi COV  usato  da  solo  o  in
combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni  chimiche,
al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come
agente  di  pulizia   per   dissolvere   contaminanti   oppure   come
dissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»; 
    b) all'articolo 269: 
      1) al comma 4, lettera b), in fine il  segno  di  interpunzione
«;» e' sostituito dal seguente: «.»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: 
        «I valori limite di  emissione  sono  identificati  solo  per
sostanze e  parametri  valutati  pertinenti  in  relazione  al  ciclo
produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al  metodo
di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»; 
      2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «Alla variazione del gestore si applica la procedura  di  cui
al comma 11-bis.»; 
      3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti: 
        «11-bis. La  variazione  del  gestore  dello  stabilimento e'
comunicata dal nuovo gestore  all'autorita'  competente  entro  dieci
giorni dalla data in cui  essa  acquista  efficacia,  risultante  dal
contratto   o   dall'atto    che    la    produce.    L'aggiornamento
dell'autorizzazione ha  effetto  dalla  suddetta  data.  La  presente
procedura non si  applica  se,  congiuntamente  alla  variazione  del
gestore, e' effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento. 
        11-ter.  In  caso  di  trasferimento  di  una  parte  di  uno
stabilimento   il   gestore   cessionario   richiede   il    rilascio
dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica
la classificazione di cui all'articolo  268,  comma  1,  lettere  i),
i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di
parziale  trasferimento.  L'autorita'  competente  procede   altresi'
all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che
rimane sotto la gestione del  gestore  cedente,  sulla  base  di  una
apposita comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  da  parte  di
quest'ultimo. 
        11-quater. Le spese per rilievi,  accertamenti,  verifiche  e
sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni
di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base
di appositi tariffari adottati dall'autorita' competente.»; 
    c) all'articolo 270: 
      1) al comma 8, primo periodo, le parole «articolo 281, commi 1,
2, 3 o 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 281»; 
      2) al comma 8-bis,  le  parole  «ulteriori  disposizioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «specifiche disposizioni»; 
    d) all'articolo 271: 
      1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
        «7-bis.  Le  emissioni  delle  sostanze   classificate   come
cancerogene o tossiche per la riproduzione o  mutagene  (H340,  H350,
H360) e delle sostanze di tossicita' e cumulabilita'  particolarmente
elevata devono essere limitate nella  maggior  misura  possibile  dal
punto di vista tecnico e  dell'esercizio.  Dette  sostanze  e  quelle
classificate  estremamente  preoccupanti  dal  regolamento  (CE)   n.
1907/2006, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  dicembre
2006, concernente la registrazione, la valutazione,  l'autorizzazione
e la  restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH)  devono  essere
sostituite non appena tecnicamente ed  economicamente  possibile  nei
cicli produttivi da cui originano emissioni  delle  sostanze  stesse.
Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di  rilascio  o  di  rinnovo
dell'autorizzazione   i   gestori   degli   stabilimenti   o    delle
installazioni in cui le sostanze previste  dal  presente  comma  sono
utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano
all'autorita' competente una relazione con la quale  si  analizza  la
disponibilita' di alternative,  se  ne  considerano  i  rischi  e  si
esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle
predette sostanze. Sulla base della relazione di  cui  al  precedente
periodo, l'autorita' competente puo' richiedere la  presentazione  di
una domanda di aggiornamento o  di  rinnovo  dell'autorizzazione.  In
caso di stabilimenti o di installazioni  in  cui  le  sostanze  o  le
miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni
ricadono  nel  presente  comma  a  seguito  di  una  modifica   della
classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta,
entro tre anni dalla modifica, una domanda  di  autorizzazione  volta
all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando  alla
stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»; 
       2) al comma 14, terzo periodo, le parole «articolo 272,  comma
4, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 272,  comma
4,»; 
      3) al comma 18, secondo periodo, le parole «articolo 279, comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 279, comma 2-bis»; 
      4) al comma 20, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: 
        «Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza  del
gestore   devono   essere   da   costui   specificamente   comunicate
all'autorita' competente e all'autorita' competente per il  controllo
entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in
cui devono essere comunicate anche le difformita' relative ai singoli
valori che concorrono alla valutazione  dei  valori  limite  su  base
media o percentuale.»; 
    e) all'articolo 272: 
      1) al comma 1, quinto periodo, le parole «nella parte III  II,»
sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II»; 
      2) al comma  1-bis,  primo  periodo,  la  parola  «possono»  e'
sostituita dalla seguente: «puo'»; 
      3)  al  comma  4,  primo  periodo,   le   parole   «utilizzate,
nell'impianto o  nell'attivita',  le  sostanze  o  le  miscele»  sono
sostituite dalle seguenti: «utilizzate, nei cicli produttivi  da  cui
originano le emissioni, le sostanze o le miscele» e  dopo  le  parole
«H350, H340, H350i, H360D,  H360F,  H360FD,  H360Df  e  H360Fd»  sono
aggiunte   le   seguenti:   «o   quelle   classificate   estremamente
preoccupanti,»; 
    f) all'articolo 273-bis: 
      1) al comma 6, secondo periodo, le parole  «L'adeguamento  puo'
essere altresi'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'adeguamento,
anche su richiesta dell'autorita' competente, puo' essere altresi'»; 
      2) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:  «Fermo
restando il rispetto dei termini di legge di cui  al  primo  periodo,
l'autorita' competente puo' stabilire appositi  calendari  e  criteri
temporali per la presentazione delle domande  e  delle  comunicazioni
previste dal presente comma.»; 
      3) al comma  10,  alla  fine  della  lettera  q)  il  segno  di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo  la  lettera
q), e' aggiunta la seguente: 
        «q-bis)  impianti  di  combustione  aventi  potenza   termica
nominale pari  o  superiore  a  1  MW  per  effetto  delle  norme  di
aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1,
salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a  punti
di emissione comuni.»; 
      4) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
        «10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera  q-bis,
si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal
presente decreto per gli impianti  aventi  potenza  termica  nominale
inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272,
comma 1-bis.»; 
      5) al comma  11,  primo  periodo,  le  parole  «Parte  V»  sono
sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»; 
      6) al comma 12, lettera f), le parole «articolo 284, commi 3  e
4» sono sostituite dalle  seguenti:  «articolo  284,  commi  2-bis  e
2-ter»; 
      7) al comma 20, ultimo periodo, le parole  «quelli  autorizzati
del  19  dicembre  2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quelli
autorizzati prima del 19 dicembre 2017»; 
    g) all'articolo 279: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole  «della  prescritta
autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'autorizzazione
prevista dagli articoli 269 o 272» e al terzo periodo, le parole  «la
comunicazione prevista dall'articolo 269, comma  8»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8
o comma 11-bis,»; 
      2) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole  «e'  punito  con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto  ad  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 500  euro  a  2.500  euro»  e  al  terzo
periodo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste
all'articolo 273-bis, comma 6 e  comma  7,  lettere  c)  e  d)»  sono
sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei  termini  previsti,
la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma  7-bis,  chi
non  effettua,  nei  termini,  una   delle   comunicazioni   previste
all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e  chi  non
presenta, nei termini,  la  domanda  prevista  all'articolo  273-bis,
comma 6»; 
      3) al comma 4, le parole «e' punito con l'arresto  fino  a  sei
mesi o con l'ammenda fino  a  milletrentadue  euro»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e'  soggetto  ad   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro»; 
    h) all'articolo 281, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre  2017,  erano
soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma  1,  e
che, per effetto del  decreto  legislativo  n.  183  del  2017,  sono
esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento  e
le procedure di rilascio, rinnovo o riesame  dell'autorizzazione  del
relativo stabilimento  previsti  dall'articolo  273-bis  per  i  medi
impianti di combustione di potenza termica nominale pari o  inferiore
a 5 MW.»; 
    i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole «decreto
attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,  lettere
a) e b), e comma 1-bis»; 
    l) all'articolo 284: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«In caso di modifica  di  impianti  fuori  produzione  l'installatore
dichiara che il libretto di centrale  e'  stato  integrato  nei  modi
previsti dal comma 2.»; 
      2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola  «quantomeno»  e'
sostituita dalle seguenti: «entro un termine non inferiore  a»  e  le
parole: «Parte V,» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»  e,
dopo il secondo periodo, e', aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «Il
termine di sessanta giorni puo' essere ridotto qualora  sussista  una
imprevedibile  urgenza  da  dichiarare  in  un  atto   allegato   dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione.»; 
      3) al comma 2-ter, secondo  periodo,  le  parole  «allegato  I,
parte V» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I, parte IV-bis»; 
     m) all'articolo 294: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,  gli
impianti disciplinati dal titolo I della parte  quinta  del  presente
decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte  I,  alla
stessa  parte  quinta,  devono  essere   dotati,   ove   tecnicamente
possibile, di un sistema di controllo della combustione che  consenta
la regolazione automatica del  rapporto  aria-combustibile.  Ai  fini
della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione
previste dall'articolo 272, comma 1.» ; 
      2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile ai sensi  del  presente  articolo,  il  sistema  di
controllo della combustione deve essere  in  grado  di  garantire  il
mantenimento in continuo  dei  valori  di  rendimento  verificati  al
collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa,
anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria  comburente
o del combustibile. Tale condizione si  considera  rispettata  se  e'
utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura
in continuo del tenore di ossigeno  residuo  nelle  emissioni  o  dei
valori  espressi  come  massa  di  comburente   e   combustibile.   I
dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili
con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012  ed  essere
tarati in conformita' alle modalita' ed  alle  periodicita'  previste
nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.»; 
  2. Agli allegati  IV,  VI  e  IX  alla  parte  quinta  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'allegato IV, parte I, dopo la  lettera  kk-quinquies),  e'
aggiunta la seguente: 
      «kk-sexies) turbine a gas e motori a gas  esclusivamente  usati
su  piattaforme  off-shore,  inclusi  gruppi  elettrogeni  e   gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a
3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale  a  3  MW  se
alimentati a biogas.»; 
    b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) e' sostituita  dalla
seguente: 
      «ll) Impianti termici civili aventi  potenza  termica  nominale
non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.»; 
    c) all'allegato VI, al paragrafo 2.3 le parole: «nelle condizioni
di esercizio piu' gravose» sono soppresse; 
    d) all'allegato IX, prima tabella della  sezione  2  della  parte
III, il riferimento «>0,15 ÷ ≤1» e' sostituito dal seguente: «>0,15 ÷
≤3»; 
    e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta tabella della
sezione 2 della parte III, il riferimento  «>  3» e'  sostituito  dal
seguente: «≤ 3». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,   relativa   alla
          limitazione  delle  emissioni  nell'atmosfera   di   taluni
          inquinanti originati da impianti  di  combustione  medi  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2015, n. L 313. 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 12 agosto 2016,  n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
                «Art.  17.   Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  25  novembre  2015,  relativa
          alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera  di  taluni
          inquinanti  originati  da  impianti  di  combustione  medi,
          nonche'  per  il  riordino  del  quadro   normativo   degli
          stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. 
                1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
          direttiva (UE)  2015/2193  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla  limitazione
          delle  emissioni  nell'atmosfera   di   taluni   inquinanti
          originati da  impianti  di  combustione  medi,  il  Governo
          provvede anche  al  riordino  del  quadro  normativo  degli
          stabilimenti che producono  emissioni  nell'atmosfera,  nel
          quale  e'  compresa  la  disciplina   degli   impianti   di
          combustione medi. Nell'esercizio della delega,  il  Governo
          osserva i principi e criteri direttivi di cui  all'art.  1,
          comma 1, in quanto compatibili, nonche' i seguenti principi
          e criteri direttivi specifici: 
                  a) aggiornare la disciplina generale relativa  agli
          stabilimenti che  producono  emissioni  nell'atmosfera  non
          soggetti ad autorizzazione integrata  ambientale,  mediante
          la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte
          quinta del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          riferite  a   tali   stabilimenti   per   quanto   riguarda
          l'installazione e l'esercizio, le procedure  autorizzative,
          la  determinazione  dei  valori  limite  di  emissione,   i
          controlli e le azioni conseguenti ai controlli; 
                  b) razionalizzare le  procedure  autorizzative  per
          gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al  fine  di
          garantire il coordinamento  con  la  normativa  vigente  in
          materia di autorizzazione unica ambientale; 
                  c) aggiornare l'allegato I alla  parte  quinta  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  riducendo  i
          vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori
          tecnologie disponibili, con priorita' per gli  impianti  di
          combustione  e  per  la  classificazione   delle   sostanze
          inquinanti; 
                  d) riconoscere agli impianti  di  combustione  medi
          esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul
          piano tecnico alle nuove prescrizioni; 
                  e) aggiornare il sistema delle  sanzioni  penali  e
          amministrative previsto  dalla  parte  quinta  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  conformita'  alle
          disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera d), della legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,   in   modo   da   assicurare
          l'effettivita',  la  proporzionalita'  e  la  dissuasivita'
          delle misure sanzionatorie relative agli  stabilimenti  non
          sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,  tenendo
          conto delle sanzioni previste  per  violazioni  di  analoga
          natura   commesse   nell'esercizio    degli    stabilimenti
          sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,  nonche'
          dello specifico  impatto  emissivo  degli  stabilimenti  da
          disciplinare. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla
          sua  attuazione  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2017,  n.  183
          (Attuazione della  direttiva  (UE)  2015/2193,  nonche'  il
          riordino  del  quadro  normativo  degli  stabilimenti   che
          producono emissioni nell' atmosfera)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2017, n. 293. 
              - Il testo dell'art. 31 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
                «Art. 31  Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea.  -  1.  In  relazione  alle   deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in materia ambientale, e, in particolare, la Parte  Quinta,
          relativa alla tutela  dell'aria  ed  alla  riduzione  delle
          emissioni  in  atmosfera)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155
          (Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          2010, n. 216, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
          2013,    n.    59     (Regolamento     sulla     disciplina
          dell'autorizzazione unica ambientale e  la  semplificazione
          di  adempimenti  amministrativi   in   materia   ambientale
          gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
          soggetti ad autorizzazione integrata  ambientale,  a  norma
          dell'art. 23 del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29  maggio
          2013, n. 124, S.O. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
                «Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata. - 1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art. 268 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 268 (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          titolo si applicano le seguenti definizioni: 
                  a)  inquinamento  atmosferico:  ogni  modificazione
          dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
          di  una  o  di   piu'   sostanze   in   quantita'   e   con
          caratteristiche tali da ledere o da costituire un  pericolo
          per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente  oppure
          tali da ledere i beni materiali  o  compromettere  gli  usi
          legittimi dell'ambiente; 
                  b)  emissione  in  atmosfera:  qualsiasi   sostanza
          solida, liquida o  gassosa  introdotta  nell'atmosfera  che
          possa causare inquinamento atmosferico e, per le  attivita'
          di  cui  all'art.  275,  qualsiasi   scarico,   diretto   o
          indiretto, di COV nell'ambiente; 
                  c) emissione convogliata: emissione di un effluente
          gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
              d)  emissione  diffusa:  emissione  diversa  da  quella
          ricadente nella lettera  c);  per  le  lavorazioni  di  cui
          all'art. 275 le emissioni diffuse  includono  anche  i  COV
          contenuti  negli  scarichi  idrici,  nei  rifiuti   e   nei
          prodotti, fatte  salve  le  diverse  indicazioni  contenute
          nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del
          presente decreto; 
                  e) emissione tecnicamente convogliabile:  emissione
          diffusa  che  deve  essere  convogliata  sulla  base  delle
          migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
          di zone che richiedono una particolare tutela; 
                  f)  emissioni  totali:  la  somma  delle  emissioni
          diffuse e delle emissioni convogliate; 
                  f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o
          diffuse aventi effetti di natura odorigena; 
              g) effluente gassoso: lo  scarico  gassoso,  contenente
          emissioni solide, liquide o gassose;  la  relativa  portata
          volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate  in
          condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del  tenore
          di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
          quinta del presente decreto; 
                  h) stabilimento: il complesso unitario  e  stabile,
          che si configura  come  un  complessivo  ciclo  produttivo,
          sottoposto al potere decisionale di un  unico  gestore,  in
          cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
          o piu' attivita' che producono  emissioni  attraverso,  per
          esempio,   dispositivi    mobili,    operazioni    manuali,
          deposizioni e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
          anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
          o piu' attivita'; 
                  i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento
          che, alla data del 1°(gradi) luglio 1988, era in  esercizio
          o costruito in tutte le sue parti o  autorizzato  ai  sensi
          della normativa previgente, e che e' stato  autorizzato  ai
          sensi degli articoli 12 e 13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
                  i-bis)  stabilimento   anteriore   al   2006:   uno
          stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'art.  6
          o dell'art. 11 o dell'art. 15, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, purche' in funzione o messo in funzione  entro  il  29
          aprile 2008; 
                  i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non
          ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 
                  l)  impianto:  il  dispositivo  o  il   sistema   o
          l'insieme di dispositivi o  sistemi  fisso  e  destinato  a
          svolgere in modo autonomo una  specifica  attivita',  anche
          nell'ambito di un ciclo piu' ampio; 
                  m) modifica dello stabilimento: installazione di un
          impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
          modifica di un impianto  o  di  una  attivita'  presso  uno
          stabilimento, la quale comporti una  variazione  di  quanto
          indicato nel progetto o  nella  relazione  tecnica  di  cui
          all'art.  269,  comma  2,  o  nell'autorizzazione  di   cui
          all'art.  269,  comma  3,  o  nella  domanda  di   adesione
          all'autorizzazione  generale  di  cui   all'art.   272,   o
          nell'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei
          documenti previsti dall'art. 12 di tale  decreto;  ricadono
          nella  definizione  anche  le   modifiche   relative   alle
          modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati; 
                  m-bis) modifica sostanziale: modifica che  comporta
          un aumento o una variazione qualitativa delle  emissioni  o
          che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica  delle
          stesse  e   che   possa   produrre   effetti   negativi   e
          significativi  sull'ambiente;  per  gli  impianti  di   cui
          all'art. 273 si applica la definizione  prevista  dall'art.
          5, comma  1,  lettera  l-bis);  per  le  attivita'  di  cui
          all'art. 275 si applicano le definizioni previste ai  commi
          21 e 22 di tale articolo. Le regioni e le province autonome
          possono, nel rispetto della presente definizione,  definire
          ulteriori criteri per  la  qualificazione  delle  modifiche
          sostanziali e indicare modifiche  non  sostanziali  per  le
          quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di cui  all'art.
          269, comma 8; 
                  n) gestore: la persona fisica o  giuridica  che  ha
          potere  decisionale  circa  l'installazione  o  l'esercizio
          dello stabilimento e che e' responsabile  dell'applicazione
          dei limiti e delle prescrizioni disciplinate  nel  presente
          decreto; per gli impianti di cui  all'art.  273  e  per  le
          attivita' di cui all'art. 275  si  applica  la  definizione
          prevista all'art. 5, comma 1, lettera r-bis); 
                  o) autorita' competente: la regione o la  provincia
          autonoma  o  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale   quale   autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione alle  emissioni  e  all'adozione  degli
          altri provvedimenti previsti dal presente titolo;  per  gli
          stabilimenti   sottoposti   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale  e  per  gli  adempimenti  a  questa   connessi,
          l'autorita'  competente  e'  quella   che   rilascia   tale
          autorizzazione; 
              p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a
          cui la legge regionale attribuisce il compito  di  eseguire
          in  via   ordinaria   i   controlli   circa   il   rispetto
          dell'autorizzazione  e  delle  disposizioni  del   presente
          titolo,  ferme  restando  le  competenze  degli  organi  di
          polizia giudiziaria; in caso di  stabilimenti  soggetti  ad
          autorizzazione  alle  emissioni  tale  autorita'  coincide,
          salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
          di cui alla lettera  o);  per  stabilimenti  sottoposti  ad
          autorizzazione integrata ambientale e  per  i  controlli  a
          questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
          quella  prevista  dalla  normativa  che   disciplina   tale
          autorizzazione; 
                  q)  valore  limite  di  emissione:  il  fattore  di
          emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
          massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
          essere superati. I valori di limite di  emissione  espressi
          come  concentrazione  sono  stabiliti  con  riferimento  al
          funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
          piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
          titolo o dall'autorizzazione, si intendono  stabiliti  come
          media oraria; 
                  r) fattore di  emissione:  rapporto  tra  massa  di
          sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica  di
          prodotto o di servizio; 
              s)  concentrazione:  rapporto  tra  massa  di  sostanza
          inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per  gli
          impianti di combustione i valori di emissione espressi come
          concentrazione (mg/Nm³) sono calcolati considerando, se non
          diversamente stabilito  dalla  parte  quinta  del  presente
          decreto, un tenore volumetrico di ossigeno  di  riferimento
          del 3 per cento in  volume  dell'effluente  gassoso  per  i
          combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento  in  volume
          per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume  per
          le turbine a gas; 
                  t) percentuale:  rapporto  tra  massa  di  sostanza
          inquinante emessa e massa della stessa sostanza  utilizzata
          nel processo produttivo, moltiplicato per cento; 
                  u) flusso di massa: massa  di  sostanza  inquinante
          emessa per unita' di tempo; 
                  v) soglia di rilevanza  dell'emissione:  flusso  di
          massa, per singolo  inquinante  o  per  singola  classe  di
          inquinanti, calcolato  a  monte  di  eventuali  sistemi  di
          abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu'  gravose
          dell'impianto, al di sotto del quale  non  si  applicano  i
          valori limite di emissione; 
                  z) condizioni normali: una temperatura di 273,15  K
          ed una pressione di 101,3 kPa; 
                  aa)  migliori   tecniche   disponibili:   la   piu'
          efficiente ed avanzata fase  di  sviluppo  di  attivita'  e
          relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita'  pratica
          di determinate tecniche ad evitare ovvero, se cio'  risulti
          impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende
          per: 
                    1) tecniche: sia le tecniche  impiegate,  sia  le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita'; 
                    2) disponibili: le  tecniche  sviluppate  su  una
          scala  che  ne  consenta   l'applicazione   in   condizioni
          economicamente  e  tecnicamente  valide   nell'ambito   del
          pertinente    comparto    industriale,     prendendo     in
          considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente  dal
          fatto che siano o  meno  applicate  o  prodotte  in  ambito
          nazionale,  purche'  il  gestore  possa  avervi  accesso  a
          condizioni ragionevoli; 
                    3)  migliori:  le  tecniche  piu'  efficaci   per
          ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
          suo complesso. 
              Per gli impianti di cui all'art. 273 e per le attivita'
          di cui all'art. 275  si  applica  la  definizione  prevista
          all'art. 5, comma 1, lettera l-ter); 
                  aa-bis) ore operative: il tempo, espresso  in  ore,
          durante il quale un grande impianto  di  combustione  o  un
          medio impianto di combustione e', in tutto o in  parte,  in
          esercizio e  produce  emissioni  in  atmosfera,  esclusi  i
          periodi di avviamento e di arresto; 
                  bb)   periodo   di   avviamento:   salva    diversa
          disposizione autorizzativa, il tempo in cui  l'impianto,  a
          seguito  dell'erogazione   di   energia,   combustibili   o
          materiali, e' portato da una  condizione  nella  quale  non
          esercita l'attivita' a cui e' destinato, o la  esercita  in
          situazione  di  carico  di  processo  inferiore  al  minimo
          tecnico, ad una condizione nella quale  tale  attivita'  e'
          esercitata in situazione  di  carico  di  processo  pari  o
          superiore al minimo tecnico; 
                  cc) periodo di arresto: salva diversa  disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'interruzione dell'erogazione di energia,  combustibili
          o materiali, non dovuta ad un guasto,  e'  portato  da  una
          condizione  nella  quale  esercita  l'attivita'  a  cui  e'
          destinato in  situazione  di  carico  di  processo  pari  o
          superiore al minimo tecnico ad una condizione  nella  quale
          tale funzione e' esercitata  in  situazione  di  carico  di
          processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata; 
                  dd) carico di processo: il livello  percentuale  di
          produzione    rispetto    alla    potenzialita'    nominale
          dell'impianto; 
                  ee) minimo tecnico: il carico  minimo  di  processo
          compatibile con l'esercizio dell'attivita'  cui  l'impianto
          e' destinato; 
              ff)  impianto  di  combustione:  qualsiasi  dispositivo
          tecnico in  cui  sono  ossidati  combustibili  al  fine  di
          utilizzare il calore cosi' prodotto; 
                  gg) grande impianto  di  combustione:  impianto  di
          combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a
          50MW. Un grande impianto  di  combustione  e'  classificato
          come: 
                    1) anteriore  al  2013:  il  grande  impianto  di
          combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima  del  7
          gennaio 2013 o per cui  e'  stata  presentata  una  domanda
          completa di autorizzazione entro tale  data,  a  condizione
          che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 
                    2) anteriore  al  2002:  il  grande  impianto  di
          combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del  27
          novembre 2002 o per cui e'  stata  presentata  una  domanda
          completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione
          che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003; 
                    3) nuovo: il grande impianto di  combustione  che
          non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3); 
                  gg-bis) medio impianto di combustione: impianto  di
          combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a
          1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e  le  turbine  a
          gas alimentato con i combustibili previsti  all'allegato  X
          alla Parte  Quinta  o  con  le  biomasse  rifiuto  previste
          all'allegato II alla parte quinta.  Un  medio  impianto  di
          combustione e' classificato come: 
                    1) esistente: il medio  impianto  di  combustione
          messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel  rispetto
          della  normativa  all'epoca  vigente  o  previsto  in   una
          autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica
          ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che
          il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19
          dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro
          il 20 dicembre 2018; 
                    2) nuovo: il medio impianto  di  combustione  che
          non rientra nella definizione di cui al punto 1); 
                  gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a  doppia
          alimentazione; 
                  gg-quater) motore a gas: un  motore  a  combustione
          interna che funziona secondo il ciclo Otto e  che  utilizza
          l'accensione comandata per bruciare il combustibile; 
                  gg-quinquies)   motore   diesel:   un   motore    a
          combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel  e
          che  utilizza  l'accensione  spontanea  per   bruciare   il
          combustibile; 
              gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un  motore  a
          combustione interna che utilizza l'accensione  spontanea  e
          che  funziona  secondo  il  ciclo  diesel   quando   brucia
          combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando  brucia
          combustibili gassosi; 
                  gg-septies)  turbina  a  gas:  qualsiasi   macchina
          rotante  che  trasforma  energia  termica   in   meccanica,
          costituita principalmente da un compressore, un dispositivo
          termico in cui il combustibile e' ossidato  per  riscaldare
          il fluido motore e una turbina; sono incluse le  turbine  a
          gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le
          turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno  di
          bruciatore supplementare; 
                  hh)  potenza  termica  nominale  dell'impianto   di
          combustione: prodotto del potere calorifico  inferiore  del
          combustibile  utilizzato  e  della   portata   massima   di
          combustibile bruciato al singolo impianto  di  combustione,
          cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in  Watt
          termici o suoi multipli; 
                  ii)   composto   organico:    qualsiasi    composto
          contenente almeno l'elemento carbonio e uno  o  piu'  degli
          elementi  seguenti:  idrogeno,  alogeni,  ossigeno,  zolfo,
          fosforo, silicio o azoto,  ad  eccezione  degli  ossidi  di
          carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; 
                  ll) composto  organico  volatile  (COV):  qualsiasi
          composto organico che abbia a 293,15  K  una  pressione  di
          vapore di 0,01  kPa  o  superiore,  oppure  che  abbia  una
          volatilita' corrispondente  in  condizioni  particolari  di
          uso. Ai fini della parte quinta del  presente  decreto,  e'
          considerata come COV  la  frazione  di  creosoto  che  alla
          temperatura  di  293,15  K  ha  una  pressione  di   vapore
          superiore a 0,01 kPa; 
                  mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da  solo
          o  in  combinazione  con   altri   agenti,   senza   subire
          trasformazioni chimiche,  al  fine  di  dissolvere  materie
          prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente  di  pulizia
          per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente,  mezzo
          di dispersione, correttore  di  viscosita',  correttore  di
          tensione superficiale, plastificante o conservante; 
                  nn)  capacita'  nominale:  la   massa   giornaliera
          massima di solventi organici utilizzati per le attivita' di
          cui  all'art.  275,  svolte  in   condizioni   di   normale
          funzionamento  ed  in  funzione  della   potenzialita'   di
          prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
              oo) consumo di  solventi:  il  quantitativo  totale  di
          solventi organici utilizzato in  uno  stabilimento  per  le
          attivita' di cui all'art. 275 per anno  civile  ovvero  per
          qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto  qualsiasi
          COV recuperato per riutilizzo; 
                  pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo
          di solventi calcolato sulla base della  capacita'  nominale
          riferita,      se      non      diversamente      stabilito
          dall'autorizzazione, a trecentotrenta  giorni  all'anno  in
          caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto   l'arco   della
          settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per  le  altre
          attivita'; 
                  qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo  di
          solventi   organici   prodotti   da   una    attivita'    e
          successivamente recuperati per qualsiasi finalita'  tecnica
          o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile; 
                  rr) soglia  di  consumo:  il  consumo  di  solvente
          espresso  in  tonnellate/anno  stabilito  dalla  parte   II
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          per le attivita' ivi previste; 
                  rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua
          la raffinazione di oli minerali o gas; 
                  ss) ; 
                  tt) impianti di distribuzione: impianti in  cui  il
          carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli  a  motore
          da  impianti  di  deposito;   ai   fini   dell'applicazione
          dell'art. 277 si  considerano  esistenti  gli  impianti  di
          distribuzione  di  benzina  gia'   costruiti   o   la   cui
          costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati  ai  sensi
          della vigente normativa prima del 1°(gradi) gennaio 2012  e
          si considerano  nuovi  gli  impianti  di  distribuzione  di
          benzina  la  cui  costruzione  ed  il  cui  esercizio  sono
          autorizzati ai sensi della vigente normativa dal  1°(gradi)
          gennaio 2012;  sono  equiparati  agli  impianti  nuovi  gli
          impianti  distribuzione  che,  a  decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio  2012,  sono  oggetto   di   una   ristrutturazione
          completa, intesa come il totale rinnovo o  riposizionamento
          dei serbatoi e delle relative tubazioni; 
                  tt-bis) distributore: ogni apparecchio  finalizzato
          all'erogazione di benzina; il distributore  degli  impianti
          di distribuzione di benzina deve essere  dotato  di  idonea
          pompa di erogazione in grado  di  prelevare  il  carburante
          dagli  impianti  di  deposito  o,  in  alternativa,  essere
          collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; 
                  tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 
                    1) ai fini dell'art. 276, l'attrezzatura  per  il
          recupero di benzina dai vapori  durante  le  operazioni  di
          caricamento presso i terminali; 
                    2) ai fini dell'art. 277, l'attrezzatura  per  il
          recupero dei vapori di benzina spostati dal  serbatoio  del
          carburante del veicolo durante il  rifornimento  presso  un
          impianto di distribuzione; 
                  tt-quater) sistema di recupero di fase II:  sistema
          di  recupero  dei  vapori  di  benzina   che   prevede   il
          trasferimento dei vapori  di  benzina  in  un  impianto  di
          deposito  presso   l'impianto   di   distribuzione   o   il
          riconvogliamento  degli  stessi  al  distributore  per   la
          reimmissione in commercio; 
                  tt-quinquies) flusso:  quantita'  totale  annua  di
          benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita'
          in un impianto di distribuzione; 
                  uu) benzina: ogni  derivato  del  petrolio,  con  o
          senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali:
          NC 2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710  1151
          - 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari  o
          superiore  a  27,6  kilopascal,  pronto  all'impiego  quale
          carburante per veicoli a motore, ad eccezione  del  gas  di
          petrolio liquefatto (GPL); 
                  uu-bis) vapori di  benzina:  composti  gassosi  che
          evaporano dalla benzina; 
                  vv)   terminale:   ogni   struttura   adibita    al
          caricamento  e   allo   scaricamento   di   benzina   in/da
          veicolo-cisterna,  carro-cisterna  o   nave-cisterna,   ivi
          compresi gli impianti di deposito presenti nel  sito  della
          struttura; 
                  zz) impianto  di  deposito:  ogni  serbatoio  fisso
          adibito  allo   stoccaggio   di   combustibile;   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  277  si  fa  riferimento   ai
          serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio  di  benzina  presso
          gli impianti di distribuzione; 
                  aaa) impianto di caricamento: ogni impianto  di  un
          terminale ove la benzina puo' essere caricata  in  cisterne
          mobili. Gli impianti di caricamento per i  veicoli-cisterna
          comprendono una o piu' torri di caricamento; 
                  bbb) torre di caricamento:  ogni  struttura  di  un
          terminale mediante la quale la benzina puo' essere,  in  un
          dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna; 
                  ccc) deposito temporaneo  di  vapori:  il  deposito
          temporaneo di vapori in un impianto  di  deposito  a  tetto
          fisso presso un terminale prima  del  trasferimento  e  del
          successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
          dei vapori da un impianto di deposito  ad  un  altro  nello
          stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo  di
          vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto; 
                  ddd) cisterna mobile:  una  cisterna  di  capacita'
          superiore ad 1 m³, trasportata su strada,  per  ferrovia  o
          per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
          un terminale ad un altro o da un terminale ad  un  impianto
          di distribuzione di carburanti; 
              eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al  trasporto
          su strada della benzina che comprenda una o  piu'  cisterne
          montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o
          una o piu' cisterne rimuovibili; 
                  eee-bis) combustibile:  qualsiasi  materia  solida,
          liquida o gassosa, di cui l'allegato X  alla  Parte  Quinta
          preveda l'utilizzo per la produzione  di  energia  mediante
          combustione, esclusi i rifiuti; 
                  eee-ter)  combustibile  di  raffineria:   materiale
          combustibile solido, liquido  o  gassoso  risultante  dalle
          fasi di distillazione e conversione della raffinazione  del
          petrolio  greggio,  inclusi  gas  di  raffineria,  gas   di
          sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 
              eee-quater)  olio   combustibile   pesante:   qualsiasi
          combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice
          NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710  20  35,  o
          2710 20 39 o qualsiasi combustibile  liquido  derivato  dal
          petrolio, diverso dal gasolio, che, per i  suoi  limiti  di
          distillazione, rientra nella categoria  degli  oli  pesanti
          destinati a essere usati come combustibile e  di  cui  meno
          del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a  250°  C
          secondo il metodo ASTM D86. anche  se  la  percentuale  del
          distillato a 250° C non puo' essere determinata secondo  il
          predetto metodo; 
                  eee-quinquies)  gasolio:   qualsiasi   combustibile
          liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC  2710  19
          25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17  o  2710
          20  19  o  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato   dal
          petrolio di  cui  meno  del  65%  in  volume,  comprese  le
          perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85% in volume,
          comprese le perdite, distilla a 350° C  secondo  il  metodo
          ASTM D86; 
                  eee-sexies) gas naturale:  il  metano  presente  in
          natura, contenente non piu' del 20% in volume di  inerti  e
          altri costituenti; 
              eee-septies) polveri: particelle, di  qualsiasi  forma,
          struttura  o  densita',  disperse  in  fase  gassosa   alle
          condizioni del punto di campionamento, che, in  determinate
          condizioni, possono essere  raccolte  mediante  filtrazione
          dopo il prelievo di campioni  rappresentativi  del  gas  da
          analizzare e che,  in  determinate  condizioni,  restano  a
          monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione; 
                  eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido  di
          azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi  come  biossido
          di azoto (NO2); 
                  eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'art.
          183, comma 1, lett. a).». 
              - Il testo dell'art. 269 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
          per gli stabilimenti). - 1. Fatto  salvo  quanto  stabilito
          dall'art. 267, commi 2 e  3,  dal  comma  10  del  presente
          articolo e dall'art. 272,  commi  1  e  5,  per  tutti  gli
          stabilimenti che producono emissioni deve essere  richiesta
          una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
          decreto. L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  riferimento
          allo  stabilimento.  I  singoli  impianti  e   le   singole
          attivita' presenti nello stabilimento non sono  oggetto  di
          distinte autorizzazioni. 
                1-bis.  In   caso   di   stabilimenti   soggetti   ad
          autorizzazione unica  ambientale  si  applicano,  in  luogo
          delle procedure previste ai commi 3, 7 e  8,  le  procedure
          previste dal decreto di attuazione dell'art. 23,  comma  1,
          del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  in  legge  4  aprile  2012,   n.   35.   Le
          disposizioni dei commi 3, 7 e 8  continuano  ad  applicarsi
          nei casi in cui il  decreto  di  attuazione  dell'art.  23,
          comma  1,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, rinvia alle norme di settore, nonche'  in  relazione
          alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono  fatti
          salvi gli  ulteriori  termini  previsti  all'art.  273-bis,
          comma 13. 
                2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
          nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
          presenta   all'autorita'   competente   una   domanda    di
          autorizzazione, accompagnata: 
                  a) dal progetto  dello  stabilimento  in  cui  sono
          descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
          per limitare le emissioni e la quantita' e la  qualita'  di
          tali emissioni, le modalita' di  esercizio,  la  quota  dei
          punti  di  emissione  individuata  in  modo  da   garantire
          l'adeguata dispersione degli inquinanti,  i  parametri  che
          caratterizzano l'esercizio e la quantita',  il  tipo  e  le
          caratteristiche merceologiche dei combustibili  di  cui  si
          prevede l'utilizzo, nonche', per gli  impianti  soggetti  a
          tale condizione,  il  minimo  tecnico  definito  tramite  i
          parametri di impianto che lo caratterizzano; 
                  b)  da  una  relazione  tecnica  che  descrive   il
          complessivo ciclo produttivo  in  cui  si  inseriscono  gli
          impianti e le  attivita'  ed  indica  il  periodo  previsto
          intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
          degli impianti. 
                2-bis. Nella domanda  di  autorizzazione  relativa  a
          stabilimenti  in  cui  sono  presenti  medi   impianti   di
          combustione devono essere indicati, oltre  quanto  previsto
          al comma 2, anche i dati  previsti  all'allegato  I,  parte
          IV-bis, alla parte quinta. 
                3.    Per     il     rilascio     dell'autorizzazione
          all'installazione  di   stabilimenti   nuovi,   l'autorita'
          competente indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta,  una  conferenza  di  servizi  ai   sensi
          dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  nel  corso
          della quale si procede anche, in  via  istruttoria,  ad  un
          contestuale  esame  degli  interessi  coinvolti  in   altri
          procedimenti  amministrativi   e,   in   particolare,   nei
          procedimenti svolti dal comune ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  del
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
          previa informazione al comune  interessato  il  quale  puo'
          esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia  un
          autonomo procedimento entro trenta giorni  dalla  ricezione
          della richiesta. In sede di  conferenza  di  servizi  o  di
          autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda
          devono  essere  trasmesse  all'autorita'  competente  entro
          trenta giorni  dalla  relativa  richiesta;  se  l'autorita'
          competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi
          giorni  o,  in  caso  di  integrazione  della  domanda   di
          autorizzazione,  pari   a   centocinquanta   giorni   dalla
          ricezione della domanda stessa, il gestore  puo',  entro  i
          successivi  sessanta   giorni,   richiedere   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          provvedere, notificando tale richiesta anche  all'autorita'
          competente. 
                4.  L'autorizzazione  stabilisce,  ai   sensi   degli
          articoli 270 e 271: 
                  a) per  le  emissioni  che  risultano  tecnicamente
          convogliagli,   le   modalita'   di   captazione    e    di
          convogliamento; 
                  b) per le emissioni convogliate o di cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi,  i
          criteri per la valutazione  della  conformita'  dei  valori
          misurati  ai  valori   limite   e   la   periodicita'   del
          monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei  punti
          di  emissione  individuata  tenuto  conto  delle   relative
          condizioni tecnico-economiche, il minimo  tecnico  per  gli
          impianti  soggetti  a  tale  condizione  e  le  portate  di
          progetto tali da consentire che le emissioni siano  diluite
          solo  nella  misura  inevitabile   dal   punto   di   vista
          tecnologico e dell'esercizio; devono essere  specificamente
          indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite  di
          emissione, le  prescrizioni  ed  i  relativi  controlli.  I
          valori limite  di  emissione  sono  identificati  solo  per
          sostanze e parametri valutati pertinenti  in  relazione  al
          ciclo  produttivo  e  sono  riportati   nell'autorizzazione
          unitamente al metodo di monitoraggio di cui  all'art.  271,
          comma 18; 
                  c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni,
          anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il
          contenimento delle  fonti  su  cui  l'autorita'  competente
          valuti necessario intervenire. 
                5.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  4,
          l'autorizzazione puo' stabilire,  per  ciascun  inquinante,
          valori limite di emissione espressi come  flussi  di  massa
          annuali   riferiti   al    complesso    delle    emissioni,
          eventualmente incluse  quelle  diffuse,  degli  impianti  e
          delle attivita' di uno stabilimento. 
                6. L'autorizzazione stabilisce il  periodo  che  deve
          intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a  regime
          dell'impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto
          previsto all'art. 272,  comma  3,  deve  essere  comunicata
          all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
          giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
          devono  essere   trasmessi   all'autorita'   competente   i
          risultati delle misurazioni delle emissioni  effettuate  in
          un periodo rappresentativo delle  condizioni  di  esercizio
          dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata
          di tale periodo, nonche' il  numero  dei  campionamenti  da
          realizzare.  L'autorita'  competente   per   il   controllo
          effettua  il   primo   accertamento   circa   il   rispetto
          dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data  di  messa  a
          regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di  una  o  piu'
          attivita' dello stabilimento autorizzato. 
                7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  presente
          articolo ha una durata di  quindici  anni.  La  domanda  di
          rinnovo deve essere presentata almeno un anno  prima  della
          scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento  sulla
          domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai  sensi
          del  presente  articolo,  l'esercizio  dell'impianto   puo'
          continuare anche dopo la  scadenza  dell'autorizzazione  in
          caso  di  mancata  pronuncia  in   termini   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a
          cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
          L'autorita'   competente   puo'    imporre    il    rinnovo
          dell'autorizzazione prima  della  scadenza  ed  il  rinnovo
          delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  prima  dei  termini
          previsti dall'art. 281, comma  1,  se  una  modifica  delle
          prescrizioni autorizzative risulti necessaria  al  rispetto
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione  comporta
          il decorso di un periodo di quindici anni. 
                8. Il gestore che  intende  effettuare  una  modifica
          dello  stabilimento  ne  da'  comunicazione   all'autorita'
          competente o, se la modifica e' sostanziale,  presenta,  ai
          sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.
          Se la modifica per  cui  e'  stata  data  comunicazione  e'
          sostanziale, l'autorita' competente ordina  al  gestore  di
          presentare una  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
          presente  articolo.   Se   la   modifica   e'   sostanziale
          l'autorita'  competente  aggiorna  l'autorizzazione   dello
          stabilimento con un'istruttoria limitata  agli  impianti  e
          alle attivita' interessati dalla modifica o, a  seguito  di
          eventuale apposita istruttoria che dimostri  tale  esigenza
          in relazione all'evoluzione della situazione  ambientale  o
          delle  migliori  tecniche  disponibili,  la   rinnova   con
          un'istruttoria  estesa  all'intero  stabilimento.   Se   la
          modifica  non  e'   sostanziale,   l'autorita'   competente
          provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
          atto.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro
          sessanta giorni, il gestore puo'  procedere  all'esecuzione
          della modifica non sostanziale comunicata, fatto  salvo  il
          potere    dell'autorita'    competente    di     provvedere
          successivamente. E' fatto salvo quanto  previsto  dall'art.
          275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione  comporta,  a
          differenza  dell'aggiornamento,  il  decorso  di  un  nuovo
          periodo di quindici anni. Alla variazione  del  gestore  si
          applica la procedura di cui al comma 11-bis. 
                9.  L'autorita'  competente  per  il   controllo   e'
          autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte  le
          ispezioni che ritenga necessarie per accertare il  rispetto
          dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a  tale  autorita'
          la collaborazione necessaria per i controlli, anche  svolti
          mediante attivita' di campionamento e analisi e raccolta di
          dati  e  informazioni,  funzionali   all'accertamento   del
          rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente
          decreto. Il gestore assicura in tutti i casi  l'accesso  in
          condizioni di  sicurezza,  anche  sulla  base  delle  norme
          tecniche  di  settore,  ai   punti   di   prelievo   e   di
          campionamento. 
                10.  Non  sono  sottoposti  ad   autorizzazione   gli
          impianti di  deposito  di  oli  minerali,  compresi  i  gas
          liquefatti. I gestori  sono  comunque  tenuti  ad  adottare
          apposite misure per contenere le  emissioni  diffuse  ed  a
          rispettare   le   ulteriori   prescrizioni    eventualmente
          disposte,  per  le   medesime   finalita',   con   apposito
          provvedimento dall'autorita' competente. 
                11. Il trasferimento di uno stabilimento da un  luogo
          ad un altro equivale all'installazione di uno  stabilimento
          nuovo. 
                11-bis. La variazione del gestore dello  stabilimento
          e' comunicata dal nuovo  gestore  all'autorita'  competente
          entro  dieci  giorni  dalla  data  in  cui  essa   acquista
          efficacia, risultante dal  contratto  o  dall'atto  che  la
          produce.  L'aggiornamento  dell'autorizzazione  ha  effetto
          dalla suddetta data. La presente procedura non  si  applica
          se,  congiuntamente  alla  variazione   del   gestore,   e'
          effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento. 
                11-ter. In caso di trasferimento di una parte di  uno
          stabilimento il gestore cessionario  richiede  il  rilascio
          dell'autorizzazione    per     la     parte     trasferita.
          L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'art.
          268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente  a
          quella   dello    stabilimento    oggetto    di    parziale
          trasferimento.  L'autorita'  competente  procede   altresi'
          all'aggiornamento  dell'autorizzazione   della   parte   di
          stabilimento che  rimane  sotto  la  gestione  del  gestore
          cedente,  sulla  base  di  una  apposita  comunicazione  di
          modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. 
                11-quater.  Le  spese  per   rilievi,   accertamenti,
          verifiche  e  sopralluoghi  necessari   per   l'istruttoria
          relativa alle autorizzazioni di cui  al  presente  articolo
          sono a carico  del  richiedente,  sulla  base  di  appositi
          tariffari adottati dall'autorita' competente. 
                12. - 16.». 
              - Il testo dell'art. 270 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.   270   (Individuazione   degli   impianti    e
          convogliamento  delle  emissioni).  -   1.   In   sede   di
          autorizzazione, fatto salvo quanto previsto  all'art.  272,
          l'autorita' competente verifica se le emissioni diffuse  di
          ciascun impianto e di ciascuna attivita' sono  tecnicamente
          convogliabili   sulla   base   delle   migliori    tecniche
          disponibili e  sulla  base  delle  pertinenti  prescrizioni
          dell'allegato I alla parte quinta del presente  decreto  e,
          in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento. 
                2. In presenza di particolari situazioni  di  rischio
          sanitario o di zone che richiedono una  particolare  tutela
          ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
          il convogliamento delle  emissioni  diffuse  ai  sensi  del
          comma 1 anche se la tecnica  individuata  non  soddisfa  il
          requisito della disponibilita' di cui all'art.  268,  comma
          1, lettera aa), numero 2). 
                3. - 
              4. Se piu'  impianti  con  caratteristiche  tecniche  e
          costruttive simili, aventi  emissioni  con  caratteristiche
          chimico-fisiche  omogenee  e   localizzati   nello   stesso
          stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
          identiche,  l'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed  economiche,  puo'  considerare  gli
          stessi come un unico impianto disponendo il  convogliamento
          ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
          in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un  unico
          impianto ai fini della determinazione dei valori limite  di
          emissione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 282, comma
          2. 
                5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato
          disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
          solo punto di emissione, fatto salvo  quanto  previsto  nei
          commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente  previsto  da  altre
          disposizioni  del  presente  titolo,  i  valori  limite  di
          emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 
                6. Ove non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per
          ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del  comma  5,
          l'autorita' competente puo' consentire un  impianto  avente
          piu' punti di emissione. In tal caso, i  valori  limite  di
          emissione  espressi  come  flusso  di  massa,  fattore   di
          emissione e percentuale sono riferiti  al  complesso  delle
          emissioni   dell'impianto   e    quelli    espressi    come
          concentrazione sono riferiti  alle  emissioni  dei  singoli
          punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori  limite
          di emissione si  riferiscano  alla  media  ponderata  delle
          emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
          stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche  omogenee,
          provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
          in tal caso, il flusso di massa  complessivo  dell'impianto
          non puo' essere superiore a quello  che  si  avrebbe  se  i
          valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
          di emissione. 
                7.  Ove  opportuno,  l'autorita'  competente,  tenuto
          conto  delle  condizioni  tecniche  ed   economiche,   puo'
          consentire  il  convogliamento  delle  emissioni  di   piu'
          impianti in uno o piu' punti di emissione  comuni,  purche'
          le   emissioni   di   tutti   gli    impianti    presentino
          caratteristiche chimico-fisiche omogenee.  In  tal  caso  a
          ciascun punto  di  emissione  comune  si  applica  il  piu'
          restrittivo dei valori limite di  emissione  espressi  come
          concentrazione previsti per i singoli impianti  e,  se  del
          caso, si prevede  un  tenore  di  ossigeno  di  riferimento
          coerente   con   i   flussi   inviati   a    tale    punto.
          L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni  volte  a
          limitare la diluizione delle emissioni ai  sensi  dell'art.
          269, comma 4, lettera b). 
                8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove
          cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni  dei
          commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre  anni  successivi  al
          primo  rinnovo  o  all'ottenimento  dell'autorizzazione  ai
          sensi dell'art. 281 o dell'art. 272, comma  3,  ovvero  nel
          piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione.  Ai  fini
          dell'applicazione  dei  commi  4,  5,  6  e  7  l'autorita'
          competente tiene anche conto della documentazione elaborata
          dalla commissione di cui all'art. 281, comma 9. 
                8-bis. Il  presente  articolo  si  applica  anche  ai
          grandi impianti di  combustione  ed  ai  medi  impianti  di
          combustione, ferme restando le specifiche  disposizioni  in
          materia di aggregazione degli  impianti  previste  all'art.
          273, commi 9 e 10, e all'art. 273-bis, commi 8 e 9.». 
              - Il testo dell'art. 271 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 271 (Valori limite di  emissione  e  prescrizioni
          per gli impianti e le attivita'). - 1. Il presente articolo
          disciplina i valori  di  emissione  e  le  prescrizioni  da
          applicare   agli   impianti   ed   alle   attivita'   degli
          stabilimenti. 
                2. 
                3.  La  normativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome in materia di valori limite e di prescrizioni  per
          le emissioni in atmosfera degli impianti e delle  attivita'
          deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi  di
          qualita'  dell'aria  previsti  dalla   vigente   normativa.
          Restano comunque in  vigore  le  normative  adottate  dalle
          regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  ed
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
          luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori  limite
          di emissione e prescrizioni. Per tutti gli  impianti  e  le
          attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o  la
          provincia autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con  legge  o
          provvedimento generale, sulla base delle migliori  tecniche
          disponibili,  appositi  valori  limite   di   emissione   e
          prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
          di esercizio e  i  combustibili  utilizzati.  Con  legge  o
          provvedimento generale la regione o la  provincia  autonoma
          puo'  inoltre  stabilire,   ai   fini   della   valutazione
          dell'entita'  della  diluizione  delle  emissioni,  portate
          caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
                4. I  piani  e  i  programmi  di  qualita'  dell'aria
          previsti dal decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  155
          possono stabilire appositi valori  limite  di  emissione  e
          prescrizioni piu' restrittivi  di  quelli  contenuti  negli
          allegati I, II e III e V alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione  o  di
          esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento  ed
          al rispetto  dei  valori  e  degli  obiettivi  di  qualita'
          dell'aria. 
              5. Per gli impianti e le attivita'  degli  stabilimenti
          anteriori   al   1988,   anteriori   al   2006   o    nuovi
          l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione  e
          le  prescrizioni,   anche   inerenti   le   condizioni   di
          costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,  a
          seguito  di  un'istruttoria  che  si  basa  sulle  migliori
          tecniche disponibili e  sui  valori  e  sulle  prescrizioni
          fissati nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4.  A  tal  fine  possono  essere
          altresi'  considerati,  in  relazione   agli   stabilimenti
          previsti dal presente  titolo,  i  BAT-AEL  e  le  tecniche
          previste  nelle  conclusioni  sulle  BAT   pertinenti   per
          tipologia di impianti e attivita',  anche  se  riferiti  ad
          installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte  Seconda.
          Si devono  altresi'  valutare  il  complesso  di  tutte  le
          emissioni degli impianti e  delle  attivita'  presenti,  le
          emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita'
          dell'aria  nella  zona  interessata.  I  valori  limite  di
          emissione e le prescrizioni  fissati  sulla  base  di  tale
          istruttoria devono essere non meno  restrittivi  di  quelli
          previsti dagli allegati I, II, III e V  alla  parte  quinta
          del presente decreto e  di  quelli  applicati  per  effetto
          delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
                5-bis.  Per  gli  impianti  e  le   attivita'   degli
          stabilimenti a  tecnologia  avanzata  nella  produzione  di
          biocarburanti, i  criteri  per  la  fissazione  dei  valori
          limite di emissione sono fissati con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito il Ministro della salute. 
                5-ter. 
              6. Per le sostanze per cui non sono fissati  valori  di
          emissione,  l'autorizzazione  stabilisce  appositi   valori
          limite con  riferimento  a  quelli  previsti  per  sostanze
          simili sotto il profilo chimico e aventi  effetti  analoghi
          sulla salute e sull'ambiente. 
                7. L'autorizzazione degli stabilimenti  anteriori  al
          1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire,  per
          effetto  dell'istruttoria  prevista  dal  comma  5,  valori
          limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
          allegati I, II, III e V  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, nelle normative di cui al comma 3 e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. 
              7-bis. Le emissioni delle  sostanze  classificate  come
          cancerogene o  tossiche  per  la  riproduzione  o  mutagene
          (H340,  H350,  H360)  e  delle  sostanze  di  tossicita'  e
          cumulabilita'   particolarmente   elevata   devono   essere
          limitate nella maggior misura possibile dal punto di  vista
          tecnico  e  dell'esercizio.   Dette   sostanze   e   quelle
          classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE)
          n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
          dicembre   2006,   concernente   la    registrazione,    la
          valutazione,  l'autorizzazione  e  la   restrizione   delle
          sostanze chimiche  (REACH)  devono  essere  sostituite  non
          appena tecnicamente ed economicamente possibile  nei  cicli
          produttivi  da  cui  originano  emissioni  delle   sostanze
          stesse.  Ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dalla  data  di
          rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i  gestori  degli
          stabilimenti o  delle  installazioni  in  cui  le  sostanze
          previste dal  presente  comma  sono  utilizzate  nei  cicli
          produttivi  da   cui   originano   le   emissioni   inviano
          all'autorita' competente una  relazione  con  la  quale  si
          analizza  la   disponibilita'   di   alternative,   se   ne
          considerano i rischi e si esamina la  fattibilita'  tecnica
          ed economica della sostituzione  delle  predette  sostanze.
          Sulla base della relazione di cui  al  precedente  periodo,
          l'autorita' competente puo' richiedere la presentazione  di
          una    domanda    di    aggiornamento    o    di    rinnovo
          dell'autorizzazione.  In  caso   di   stabilimenti   o   di
          installazioni in cui le sostanze o  le  miscele  utilizzate
          nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono
          nel  presente  comma  a  seguito  di  una  modifica   della
          classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore
          presenta, entro tre anni dalla  modifica,  una  domanda  di
          autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni  del
          presente comma, allegando alla stessa domanda la  relazione
          di cui al terzo periodo. 
                8. - 10. 
                11.  I  valori  limite  di  emissione  e  il   tenore
          volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono  al
          volume di  effluente  gassoso  rapportato  alle  condizioni
          normali,  previa  detrazione,  salvo  quanto   diversamente
          indicato nell'allegato I alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
              12. Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato  I
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   il   tenore
          volumetrico  dell'ossigeno   di   riferimento   e'   quello
          derivante  dal  processo.  Se  nell'emissione   il   tenore
          volumetrico  di  ossigeno   e'   diverso   da   quello   di
          riferimento,  le  concentrazioni  misurate  devono   essere
          corrette mediante la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                13. I valori limite di emissione si riferiscono  alla
          quantita' di emissione diluita  nella  misura  che  risulta
          inevitabile   dal   punto   di    vista    tecnologico    e
          dell'esercizio.   In   caso   di    ulteriore    diluizione
          dell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere
          corrette mediante la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                14. Salvo quanto diversamente stabilito  dalla  parte
          quinta del presente decreto, i valori limite  di  emissione
          si  applicano   ai   periodi   di   normale   funzionamento
          dell'impianto, intesi come i periodi in cui  l'impianto  e'
          in funzione con esclusione dei periodi di avviamento  e  di
          arresto e dei periodi  in  cui  si  verificano  anomalie  o
          guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori
          stessi.   L'autorizzazione   puo'   stabilire    specifiche
          prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto  e
          per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
          gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
          i valori limite di  emissione.  In  caso  di  emissione  di
          sostanze di cui all'art. 272,  comma  4,  l'autorizzazione,
          ove tecnicamente  possibile,  deve  stabilire  prescrizioni
          volte  a  consentire  la  stima  delle  quantita'  di  tali
          sostanze emesse durante i  periodi  in  cui  si  verificano
          anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori  e
          fissare appositi valori limite  di  emissione,  riferiti  a
          tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se  si
          verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere  il
          rispetto  di  valori  limite  di   emissione,   l'autorita'
          competente  deve  essere  informata  entro  le   otto   ore
          successive e puo' disporre la  riduzione  o  la  cessazione
          delle  attivita'  o  altre  prescrizioni,  fermo   restando
          l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
          dell'impianto nel piu' breve tempo possibile.  Si  applica,
          in tali casi, la procedura prevista  al  comma  20-ter.  Il
          gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
          opportune per ridurre al minimo  le  emissioni  durante  le
          fasi di avviamento e di arresto e  per  assicurare  che  la
          durata di tali fasi sia la  minore  possibile.  Sono  fatte
          salve le diverse disposizioni contenute nella parte  quinta
          del presente decreto per specifiche tipologie di  impianti.
          Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento  o  di
          arresto  i  periodi  di  oscillazione  che  si   verificano
          regolarmente    nello    svolgimento     della     funzione
          dell'impianto. 
                15. Il presente articolo si applica anche  ai  grandi
          impianti di  combustione  di  cui  all'art.  273,  ai  medi
          impianti di combustione di cui  all'art.  273-bis  ed  agli
          impianti e alle attivita' di cui all'art. 275. 
                16. 
                17. L'allegato VI  alla  parte  quinta  stabilisce  i
          criteri per i controlli da parte dell'autorita'  e  per  il
          monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In  sede
          di  rilascio,  rinnovo  e  riesame   delle   autorizzazioni
          previste  dal  presente   titolo   l'autorita'   competente
          individua i metodi di  campionamento  e  di  analisi  delle
          emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza  del
          gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,
          ove  queste  non  siano  disponibili,  sulla   base   delle
          pertinenti norme  tecniche  nazionali,  oppure,  ove  anche
          queste ultime  non  siano  disponibili,  sulla  base  delle
          pertinenti  norme   tecniche   ISO   o   di   altre   norme
          internazionali  o  delle  norme  nazionali  previgenti.   I
          controlli, da parte dell'autorita' o degli  organi  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera  p),  e  l'accertamento  del
          superamento dei valori limite di emissione sono  effettuati
          sulla   base    dei    metodi    specificamente    indicati
          nell'autorizzazione per il monitoraggio di  competenza  del
          gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente  i
          metodi, sulla base di uno  tra  i  metodi  sopra  elencati,
          oppure attraverso un sistema di  monitoraggio  in  continuo
          delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte  Quinta
          che rispetta le procedure di  garanzia  di  qualita'  delle
          norma UNI EN 14181, qualora la relativa  installazione  sia
          prevista dalla normativa nazionale o  regionale  o  qualora
          l'autorizzazione preveda che tale  sistema  sia  utilizzato
          anche ai fini dei controlli dell'autorita'. 
                18. L'autorizzazione stabilisce, per il  monitoraggio
          delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione  di
          misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo
          di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il
          gestore effettua  il  monitoraggio  di  propria  competenza
          sulla  base  dei  metodi  e  dei  sistemi  di  monitoraggio
          indicati  nell'autorizzazione  e  mette   i   risultati   a
          disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei
          modi  previsti  dall'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del
          presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di  ricorso
          a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi
          alle prescrizioni dell'autorizzazione,  i  risultati  della
          relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  ed  agli
          effetti del presente titolo e si applica la  pena  prevista
          dall'art. 279, comma 2-bis. 
                19. 
                20. Si verifica un superamento dei valori  limite  di
          emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, comma  2,
          soltanto se i controlli effettuati dall'autorita'  o  dagli
          organi di cui all'art. 268, comma 1, lettera p),  accertano
          una difformita' tra i valori misurati  e  i  valori  limite
          prescritti, sulla base di  metodi  di  campionamento  e  di
          analisi o di sistemi  di  monitoraggio  in  continuo  delle
          emissioni conformi ai requisiti previsti al  comma  17.  Le
          difformita' accertate nel monitoraggio  di  competenza  del
          gestore devono essere da costui  specificamente  comunicate
          all'autorita' competente e all'autorita' competente per  il
          controllo entro 24 ore dall'accertamento.  L'autorizzazione
          stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche  le
          difformita' relative ai singoli valori che concorrono  alla
          valutazione dei valori limite su base media o percentuale. 
                20-bis.  Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli
          effettuati dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'art.
          268, comma 1, lettera p), la  non  conformita'  dei  valori
          misurati   ai   valori   limite   prescritti,   l'autorita'
          competente   impartisce   al   gestore,   con    ordinanza,
          prescrizioni dirette al ripristino  della  conformita'  nel
          piu' breve tempo possibile, sempre  che  tali  prescrizioni
          non possano essere imposte sulla base  di  altre  procedure
          previste   dalla   vigente   normativa.    La    cessazione
          dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se
          la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo  per  la
          salute  umana  o  un  significativo   peggioramento   della
          qualita' dell'aria a livello locale. 
                20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di
          propria competenza, accerti la non conformita'  dei  valori
          misurati ai valori  limite  prescritti  deve  procedere  al
          ripristino  della  conformita'   nel   piu'   breve   tempo
          possibile. In tali casi, l'autorita' competente  impartisce
          al  gestore  prescrizioni  dirette  al   ripristino   della
          conformita',  fissando  un  termine  per  l'adempimento,  e
          stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino
          al ripristino. La continuazione dell'esercizio  non  e'  in
          tutti i casi concessa se  la  non  conformita'  dei  valori
          misurati ai valori limite prescritti  puo'  determinare  un
          pericolo  per  la   salute   umana   o   un   significativo
          peggioramento della qualita' dell'aria  a  livello  locale.
          Nel caso in cui il  gestore  non  osservi  la  prescrizione
          entro   il   termine   fissato   si   applica,   per   tale
          inadempimento, la sanzione  prevista  all'art.  279,  comma
          2.». 
              - Il testo dell'art. 272 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga). - 1.  Non
          sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
          gli  stabilimenti  in  cui  sono  presenti   esclusivamente
          impianti e attivita' elencati nella parte  I  dell'allegato
          IV alla parte quinta  del  presente  decreto.  L'elenco  si
          riferisce a impianti e ad attivita' le cui  emissioni  sono
          scarsamente  rilevanti   agli   effetti   dell'inquinamento
          atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
          emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
          tali impianti e attivita', dai piani e  programmi  o  dalle
          normative di cui all'art. 271, commi 3  e  4.  Al  fine  di
          stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
          termiche nominali indicate nella parte I  dell'allegato  IV
          alla parte quinta del presente decreto si deve  considerare
          l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,  nello
          stabilimento,  ricadono  in  ciascuna  categoria   presente
          nell'elenco. Gli impianti  che  utilizzano  i  combustibili
          soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
          e  6,  dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, devono in ogni caso  rispettare  almeno  i  valori
          limite   appositamente   previsti   per   l'uso   di   tali
          combustibili nella parte II,  dell'allegato  I  alla  parte
          quinta del presente decreto. Se in  uno  stabilimento  sono
          presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della
          parte I dell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, sia impianti o attivita' non inclusi  nell'elenco,
          l'autorizzazione di cui al presente titolo  considera  solo
          quelli esclusi. Il  presente  comma  si  applica  anche  ai
          dispositivi   mobili   utilizzati   all'interno   di    uno
          stabilimento  da  un  gestore  diverso  da   quello   dello
          stabilimento  o   non   utilizzati   all'interno   di   uno
          stabilimento. Il gestore  di  uno  stabilimento  in  cui  i
          dispositivi mobili di un altro gestore  sono  collocati  ed
          utilizzati  in   modo   non   occasionale   deve   comunque
          ricomprendere   tali   dispositivi   nella    domanda    di
          autorizzazione  dell'art.  269  salva  la  possibilita'  di
          aderire alle autorizzazioni generali del comma 2  nei  casi
          ivi  previsti.   L'autorita'   competente   puo'   altresi'
          prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i
          gestori comunichino alla stessa o  ad  altra  autorita'  da
          questa delegata, in via preventiva, la  data  di  messa  in
          esercizio dell'impianto o di avvio  dell'attivita'  ovvero,
          in caso  di  dispositivi  mobili,  la  data  di  inizio  di
          ciascuna  campagna  di  utilizzo.  Gli  elenchi   contenuti
          nell'allegato IV alla parte  quinta  del  presente  decreto
          possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
          cui all'art. 281,  comma  5,  anche  su  indicazione  delle
          regioni,  delle  province  autonome  e  delle  associazioni
          rappresentative di categorie produttive. 
                1-bis. Per gli impianti previsti  dal  comma  1,  ove
          soggetti a valori limite di emissione applicabili ai  sensi
          del  medesimo  comma,  la  legislazione  regionale  di  cui
          all'art. 271, comma 3, individua i metodi di  campionamento
          e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli  e
          puo' imporre obblighi di  monitoraggio  di  competenza  del
          gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma
          1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai
          sensi del medesimo comma,  l'autorita'  competente  per  il
          controllo puo' decidere di non effettuare o di  limitare  i
          controlli sulle emissioni se  il  gestore  dispone  di  una
          dichiarazione di conformita' dell'impianto  rilasciata  dal
          costruttore che attesta la conformita' delle  emissioni  ai
          valori limite e se, sulla base di un controllo documentale,
          risultano regolarmente  applicate  le  apposite  istruzioni
          tecniche per l'esercizio e  per  la  manutenzione  previste
          dalla dichiarazione. La decisione dell'autorita' competente
          per il  controllo  e'  ammessa  solo  se  la  dichiarazione
          riporta  le  istruzioni  tecniche  per  l'esercizio  e   la
          manutenzione  dell'impianto   e   le   altre   informazioni
          necessarie  a  rispettare  i  valori   limite,   quali   le
          configurazioni impiantistiche e le  modalita'  di  gestione
          idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche
          del combustibile ed i sistemi di regolazione. 
                2.    L'autorita'    competente     puo'     adottare
          autorizzazioni   di   carattere   generale    riferite    a
          stabilimenti oppure a categorie di  impianti  e  attivita',
          nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le
          prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
          di esercizio  e  i  combustibili  utilizzati,  i  tempi  di
          adeguamento, i metodi di campionamento e di  analisi  e  la
          periodicita' dei controlli. Puo' inoltre stabilire apposite
          prescrizioni  finalizzate  a  predefinire  i  casi   e   le
          condizioni  in  cui  il  gestore  e'  tenuto  a  captare  e
          convogliare le emissioni ai  sensi  dell'art.  270.  Al  di
          fuori di tali casi e condizioni l'art. 270 non  si  applica
          agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione
          generale. I valori limite di emissione  e  le  prescrizioni
          sono stabiliti in conformita' all'art. 271, commi da 5 a 7.
          L'autorizzazione  generale  stabilisce  i  requisiti  della
          domanda di  adesione  e  puo'  prevedere  appositi  modelli
          semplificati di  domanda,  nei  quali  le  quantita'  e  le
          qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di
          materie prime ed ausiliarie utilizzate.  Le  autorizzazioni
          generali sono adottate con priorita' per  gli  stabilimenti
          in  cui  sono  presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di
          attivita' elencate alla  parte  II  dell'allegato  IV  alla
          parte quinta. Al fine di stabilire le soglie di  produzione
          e di consumo e le potenze termiche nominali indicate  nella
          parte  II  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  si  deve
          considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che,
          nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
          nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui e'  stata
          adottata  una  autorizzazione  generale  possono   comunque
          presentare domanda di  autorizzazione  ai  sensi  dell'art.
          269. L'installazione di stabilimenti in cui  sono  presenti
          anche impianti e attivita' non previsti  in  autorizzazioni
          generali e' soggetta alle autorizzazioni  di  cui  all'art.
          269. L'installazione di stabilimenti in cui  sono  presenti
          impianti  e  attivita'  previsti  in  piu'   autorizzazioni
          generali  e'  ammessa  previa  contestuale   procedura   di
          adesione   alle   stesse.   In   stabilimenti   dotati   di
          autorizzazioni generali e'  ammessa,  previa  procedura  di
          adesione,  l'installazione  di  impianti   e   l'avvio   di
          attivita' previsti in  altre  autorizzazioni  generali.  In
          caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti
          previsti da diverse autorizzazioni  generali  in  punti  di
          emissione comuni, si applicano i valori limite piu'  severi
          prescritti in tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza
          interessata. In stabilimenti  dotati  di  un'autorizzazione
          prevista all'art. 269,  e'  ammessa,  previa  procedura  di
          adesione,  l'installazione  di  impianti   e   l'avvio   di
          attivita' previsti nelle autorizzazioni  generali,  purche'
          la  normativa  regionale  o  le   autorizzazioni   generali
          stabiliscano requisiti e condizioni  volti  a  limitare  il
          numero massimo o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili
          mediante   tale   procedura   per   singolo   stabilimento;
          l'autorita'    competente    provvede     ad     aggiornare
          l'autorizzazione   prevista   all'art.   269   sulla   base
          dell'avvenuta adesione. 
                3.   Ai   fini   previsti   dal   comma   2,   almeno
          quarantacinque giorni prima dell'installazione  il  gestore
          invia all'autorita'  competente  una  domanda  di  adesione
          all'autorizzazione generale  corredata  dai  documenti  ivi
          prescritti. La domanda di adesione individua specificamente
          gli  impianti  e  le  attivita'  a  cui  fare   riferimento
          nell'ambito   delle   autorizzazioni   generali    vigenti.
          L'autorita'  che  riceve  la  domanda  puo',  con   proprio
          provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non  siano
          rispettati   i   requisiti   previsti   dall'autorizzazione
          generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o
          dalla legislazione regionale di cui all'art. 271, commi 3 e
          4, o in  presenza  di  particolari  situazioni  di  rischio
          sanitario o di zone che richiedono una  particolare  tutela
          ambientale. Alla domanda di adesione puo'  essere  allegata
          la comunicazione relativa alla messa in esercizio  prevista
          all'art. 269, comma 6, che puo' avvenire dopo un periodo di
          quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si
          applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare
          una modifica dello stabilimento. Resta fermo  l'obbligo  di
          sottoporre lo  stabilimento  alle  autorizzazioni  previste
          all'art.   269    in    caso    di    modifiche    relative
          all'installazione di impianti o all'avvio di attivita'  non
          previsti nelle  autorizzazioni  generali.  L'autorizzazione
          generale  si  applica  a  chi  vi  ha  aderito,  anche   se
          sostituita da successive autorizzazioni  generali,  per  un
          periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.  Non
          hanno effetto  su  tale  termine  le  domande  di  adesione
          relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
          quarantacinque giorni prima della scadenza di tale  periodo
          il   gestore   presenta    una    domanda    di    adesione
          all'autorizzazione   generale   vigente,   corredata    dai
          documenti ivi prescritti. L'autorita'  competente  procede,
          almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle  autorizzazioni
          generali  adottate  ai  sensi  del  presente  articolo.  Le
          procedure e le tempistiche previste dal  presente  articolo
          si applicano  in  luogo  di  quelle  previste  dalle  norme
          generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative
          e silenzio assenso. 
                3-bis.  Le  autorizzazioni  di   carattere   generale
          adottate per gli stabilimenti in  cui  sono  presenti  medi
          impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti  e
          attivita',  devono  disciplinare  anche  le  voci  previste
          all'allegato I, parte IV-bis, alla  parte  quinta,  escluse
          quelle riportate alle lettere a),  g)  e  h).  Le  relative
          domande di adesione devono contenere tutti i dati  previsti
          all'allegato I, parte IV-bis, alla parte quinta. 
                4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non  si  applicano
          nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli  produttivi  da
          cui originano le emissioni, le sostanze o  le  miscele  con
          indicazioni di pericolo H350, H340,  H350i,  H360D,  H360F,
          H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate  estremamente
          preoccupanti, ai sensi della normativa europea  vigente  in
          materia di  classificazione,  etichettatura  e  imballaggio
          delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a  seguito
          di una modifica della classificazione di una sostanza,  uno
          o piu' impianti o attivita'  ricompresi  in  autorizzazioni
          generali siano soggetti al  divieto  previsto  al  presente
          comma, il gestore deve presentare all'autorita' competente,
          entro tre anni dalla modifica  della  classificazione,  una
          domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269.  In  caso
          di mancata presentazione, lo stabilimento si  considera  in
          esercizio senza autorizzazione. 
                4-bis. 
                5.  Il  presente   titolo   non   si   applica   agli
          stabilimenti destinati alla difesa nazionale,  fatto  salvo
          quanto  previsto  al  comma  5-bis,   ed   alle   emissioni
          provenienti  da  sfiati  e  ricambi  d'aria  esclusivamente
          adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti  di
          lavoro in relazione alla  temperatura,  all'umidita'  e  ad
          altre condizioni attinenti al microclima di tali  ambienti.
          Sono in  tutti  i  casi  soggette  al  presente  titolo  le
          emissioni provenienti da punti di emissione  specificamente
          destinati  all'evacuazione  di  sostanze  inquinanti  dagli
          ambienti di lavoro.  Il  presente  titolo  non  si  applica
          inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura  e  altri
          dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza,
          salvo  quelli  che  l'autorita'  competente  stabilisca  di
          disciplinare nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al
          presente  titolo  gli  impianti  che,  anche  se  messi  in
          funzione in caso di situazioni  critiche  o  di  emergenza,
          operano come parte integrante del  ciclo  produttivo  dello
          stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti
          si  applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni
          degli articoli 276 e 277. 
                5-bis.   Sono   soggetti   ad   autorizzazione    gli
          stabilimenti destinati alla difesa nazionale  in  cui  sono
          ubicati  medi  impianti  di  combustione.  L'autorizzazione
          dello stabilimento prevede  valori  limite  e  prescrizioni
          solo per tali impianti.». 
              -  Il  testo  dell'art.  273-bis  del  citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 273-bis (Medi impianti di  combustione).  -  1.
          Gli stabilimenti in  cui  sono  ubicati  medi  impianti  di
          combustione  sono  soggetti  ad  autorizzazione  ai   sensi
          dell'art. 269 e, in caso di installazioni di cui alla parte
          seconda,  all'autorizzazione  integrata   ambientale.   Gli
          stabilimenti  in  cui  sono  presenti  medi   impianti   di
          combustione alimentati con  le  biomasse  rifiuto  previste
          all'allegato II alla parte quinta sono autorizzati ai sensi
          degli articoli 208 o 214. 
                2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti
          di  combustione,  anche  insieme  ad   altri   impianti   o
          attivita',  possono  essere  oggetto   di   adesione   alle
          autorizzazioni   di   carattere   generale   adottate    in
          conformita' all'art. 272, comma 3-bis. 
                3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'art. 271,
          comma 5, e all'art. 272, comma 2,  individua,  per  i  medi
          impianti di  combustione,  valori  limite  di  emissione  e
          prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto  ai
          pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e
          V alla parte quinta e dalle normative e dai piani regionali
          di cui all'art. 271, commi 3  e  4,  e  rispetto  a  quelli
          applicati per  effetto  delle  autorizzazioni  soggette  al
          rinnovo. 
                4. Per i medi  impianti  di  combustione  ubicati  in
          installazioni di cui alla parte seconda i valori limite  di
          emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e
          V alla parte quinta e delle normative e dei piani regionali
          previsti all'art. 271, commi 3 e 4,  sono  presi  in  esame
          nell'istruttoria dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          ai fini previsti all'art. 29-sexies, comma 4-ter. 
                5. A partire dal  1°  gennaio  2025  e,  in  caso  di
          impianti di potenza termica nominale pari o inferiore  a  5
          MW, a partire dal 1°  gennaio  2030,  i  medi  impianti  di
          combustione esistenti sono soggetti  ai  valori  limite  di
          emissione     individuati     attraverso      l'istruttoria
          autorizzativa prevista ai commi 3 e 4.  Fino  a  tali  date
          devono essere rispettati i  valori  limite  previsti  dalle
          vigenti  autorizzazioni  e,  per   i   medi   impianti   di
          combustione che prima del 19 dicembre 2017  erano  elencati
          all'allegato IV, parte I, alla parte quinta, gli  eventuali
          valori limite applicabili ai sensi dell'art. 272, comma 1. 
                6. Ai fini  dell'adeguamento  alle  disposizioni  del
          presente articolo il  gestore  di  stabilimenti  dotati  di
          un'autorizzazione  prevista  all'art.  269,  in  cui   sono
          ubicati medi impianti di  combustione  esistenti,  presenta
          una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle  date
          previste al comma  5.  L'adeguamento,  anche  su  richiesta
          dell'autorita' competente, puo'  essere  altresi'  previsto
          nelle    ordinarie    domande    di    rinnovo    periodico
          dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due
          anni.  L'autorita'  competente  aggiorna   l'autorizzazione
          dello stabilimento  con  un'istruttoria  limitata  ai  medi
          impianti  di  combustione  esistenti  o  la   rinnova   con
          un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In  caso  di
          autorizzazioni  che  gia'  prescrivono  valori   limite   e
          prescrizioni conformi a  quelli  previsti  al  comma  5  il
          gestore comunica tale condizione  all'autorita'  competente
          quantomeno due anni prima delle date previste dal comma  5.
          Fermo restando il rispetto dei termini di legge di  cui  al
          primo  periodo,  l'autorita'  competente   puo'   stabilire
          appositi calendari e criteri temporali per la presentazione
          delle domande e delle comunicazioni previste  dal  presente
          comma. 
                7.  Entro  il  termine  previsto  al  comma  6  sono,
          altresi', presentate: 
                  a) le domande di adesione  alle  autorizzazioni  di
          carattere generale adottate in  conformita'  all'art.  272,
          comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati  medi
          impianti di combustione esistenti; 
                  b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti,
          in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti,
          che non erano soggetti  all'obbligo  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'art. 269 secondo la normativa vigente prima  del
          19 dicembre 2017; 
                  c) le domande di  autorizzazione,  ai  sensi  degli
          articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono
          presenti medi impianti di  combustione  alimentati  con  le
          biomasse  rifiuto  previste  all'allegato  II  alla   Parte
          Quinta. Tali domande sono sostituite da  una  comunicazione
          in caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono  valori
          limite e prescrizioni conformi a quelli previsti  al  comma
          5; 
                  d)  le  domande  di   rinnovo   e   riesame   delle
          autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni  di
          cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di
          combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da  una
          comunicazione  in   caso   di   autorizzazioni   che   gia'
          prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a  quelli
          previsti al comma 5. 
                8. Si considerano come un  unico  impianto,  ai  fini
          della determinazione della potenza termica nominale in base
          alla quale stabilire i valori limite di emissione,  i  medi
          impianti di combustione che sono localizzati  nello  stesso
          stabilimento e le cui  emissioni  risultano  convogliate  o
          convogliabili,  sulla  base  di   una   valutazione   delle
          condizioni tecniche svolta dalle autorita'  competenti,  ad
          un solo punto di emissione. La  valutazione  relativa  alla
          convogliabilita' tiene conto dei criteri previsti  all'art.
          270. Tale unita'  si  qualifica  come  grande  impianto  di
          combustione nei casi previsti all'art. 273,  comma  9.  Non
          sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva  che
          funzionano in sostituzione di altri impianti quando  questi
          ultimi sono disattivati.  Se  le  emissioni  di  piu'  medi
          impianti di combustione sono  convogliate  ad  uno  o  piu'
          punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione
          che risulta da tale  aggregazione  e'  soggetto  ai  valori
          limite  che,  in  caso  di   mancato   convogliamento,   si
          applicherebbero all'impianto piu' recente. 
                9. L'adeguamento alle disposizioni del  comma  8,  in
          caso  di  medi  impianti  di  combustione   esistenti,   e'
          effettuato    nei    tempi    a    tal    fine    stabiliti
          dall'autorizzazione, nel rispetto delle date  previste  dal
          comma 5. 
                10. Non costituiscono medi impianti di combustione: 
                  a) impianti in cui i  gas  della  combustione  sono
          utilizzati per il riscaldamento diretto,  l'essiccazione  o
          qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; 
                  b) impianti  di  postcombustione,  ossia  qualsiasi
          dispositivo  tecnico  per  la  depurazione   dell'effluente
          gassoso mediante combustione,  che  non  sia  gestito  come
          impianto indipendente di combustione; 
                  c)  qualsiasi  dispositivo  tecnico  usato  per  la
          propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 
                  d) turbine a gas e motori a gas e diesel  usati  su
          piattaforme off-shore; 
                  e)  impianti  di  combustione  utilizzati  per   il
          riscaldamento a gas diretto  degli  spazi  interni  di  uno
          stabilimento ai fini  del  miglioramento  delle  condizioni
          degli ambienti di lavoro; 
                  f) dispositivi di rigenerazione  dei  catalizzatori
          di cracking catalitico; 
                  g)  dispositivi  di  conversione  del  solfuro   di
          idrogeno in zolfo; 
                  h) reattori utilizzati nell'industria chimica; 
                  i) batterie di forni per il coke; 
                  l) cowpers degli altiforni; 
                  m) impianti di cremazione; 
                  n)  medi  impianti  di  combustione  alimentati  da
          combustibili  di  raffineria,  anche  unitamente  ad  altri
          combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie
          di petrolio e gas; 
                  o)  caldaie  di  recupero  nelle  installazioni  di
          produzione della pasta di legno; 
                  p) impianti di combustione disciplinati dalle norme
          europee  in  materia  di  motori  o   combustione   interna
          destinati  all'installazione   su   macchine   mobili   non
          stradali; 
                  q)  impianti  di  incenerimento  o  coincenerimento
          previsti al titolo III-bis alla parte quarta; 
                  q-bis)  impianti  di  combustione  aventi   potenza
          termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto  delle
          norme di aggregazione previste dall'art.  270  o  dall'art.
          272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo
          convogliamento a punti di emissione comuni. 
                10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10,  lettera
          q-bis,  si  applicano  i   valori   limite   di   emissione
          specificamente  previsti  dal  presente  decreto  per   gli
          impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e
          le norme sui controlli previste dall'art. 272, comma 1-bis. 
                11. E' tenuto, presso ciascuna autorita'  competente,
          con le forme da questa stabilite, un  registro  documentale
          nel quale sono riportati i dati  previsti  all'allegato  I,
          parte IV-bis, alla parte quinta  per  i  medi  impianti  di
          combustione e per i medi impianti  termici  civili  di  cui
          all'art. 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati  relativi
          alle modifiche di tali impianti.  E'  assicurato  l'accesso
          del pubblico  alle  informazioni  contenute  nel  registro,
          attraverso  pubblicazione  su  siti  internet,  secondo  le
          disposizioni del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
          195. 
                12. I dati previsti al comma  11  sono  inseriti  nel
          registro documentale: 
                  a)  al  rilascio   dell'autorizzazione   ai   sensi
          dell'art. 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o
          delle autorizzazioni di cui agli  articoli  208  o  214  di
          stabilimenti o installazioni  in  cui  sono  presenti  medi
          impianti di combustione nuovi; 
                  b)  al  rilascio   dell'autorizzazione   ai   sensi
          dell'art. 269 o delle autorizzazioni  integrate  ambientali
          delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214,  comma
          7, di stabilimenti o installazioni  in  cui  sono  presenti
          medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio
          avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017; 
                  c)  entro  sessanta  giorni   dalla   comunicazione
          prevista al comma 6, ultimo periodo, e al comma 7,  lettere
          c) e d); 
                  d) al perfezionamento della procedura  di  adesione
          alle autorizzazioni generali di  cui  all'art.  272,  comma
          3-bis; 
                  e) entro sessanta giorni dalla comunicazione  delle
          modifiche non sostanziali di cui  all'art.  269,  comma  8,
          relative a medi impianti di  combustione,  fatte  salve  le
          eventuali  integrazioni  del   registro   ove   l'autorita'
          competente aggiorni l'autorizzazione dopo il termine; 
                  f)  all'atto  dell'iscrizione  dei  medi   impianti
          termici civili di cui all'art. 284, commi  2-bis  e  2-ter,
          nel relativo registro autorizzativo. 
                13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda
          dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 o della  domanda
          di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di
          installazioni  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
          combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni
          generali  di  cui  all'art.  272,  comma  3-bis,  o   della
          comunicazione di modifiche non sostanziali relative a  medi
          impianti di combustione, l'autorita'  competente  avvia  il
          procedimento istruttorio e  comunica  tempestivamente  tale
          avvio al richiedente. 
                14.  Per  gli  impianti  di  combustione  di  potenza
          termica inferiore a 1 MW alimentati a  biomasse  o  biogas,
          installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti  valori
          di emissione in  atmosfera  previsti  all'allegato  I  alla
          parte quinta devono essere rispettati entro il  1°  gennaio
          2030.  Fino  a  tale  data  devono  essere  rispettati  gli
          eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'art. 272,
          comma 1. 
                15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  6
          puo' esentare i medi impianti di combustione esistenti  che
          non  sono  in  funzione  per  piu'  di  500  ore  operative
          all'anno, calcolate in media mobile su ciascun  periodo  di
          cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite  di
          emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione
          contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero  di
          ore operative. Il  primo  periodo  da  considerare  per  il
          calcolo si  riferisce  ai  cinque  anni  civili  successivi
          quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il  1°  marzo
          di ogni anno, a partire dal secondo anno civile  successivo
          a  quello  di  rilascio  dell'autorizzazione,  il   gestore
          presenta all'autorita'  competente,  ai  fini  del  calcolo
          della media mobile, la registrazione  delle  ore  operative
          utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo  di  ore
          operative puo' essere elevato a 1.000 in caso di  emergenza
          dovuta alla necessita' di produrre energia elettrica  nelle
          isole connesse ad un sistema di alimentazione principale  a
          seguito dell'interruzione di tale alimentazione. 
                16. L'autorizzazione dello stabilimento in  cui  sono
          ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono  in
          funzione per piu' di 500 ore operative all'anno,  calcolate
          in media mobile su un periodo di tre  anni,  puo'  esentare
          tali  impianti  dall'applicazione  dei  pertinenti   valori
          limite  previsti  all'allegato  I  alla  parte  quinta.  La
          domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore  a
          rispettare tale numero di ore operative. Il  primo  periodo
          da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di
          anno civile successiva al rilascio  dell'autorizzazione  ed
          ai due anni civili seguenti. Entro  il  1°  marzo  di  ogni
          anno, a partire dall'anno civile  successivo  a  quello  di
          rilascio   dell'autorizzazione,   il    gestore    presenta
          all'autorita' competente, ai fini del calcolo  della  media
          mobile, la registrazione  delle  ore  operative  utilizzate
          nell'anno precedente. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui
          all'art. 271, comma 5, individua  valori  limite  non  meno
          restrittivi di  quelli  previsti  dalla  normativa  vigente
          prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni  di  polveri
          degli impianti alimentati a combustibili  solidi,  in  ogni
          caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm3. 
                17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  6
          puo' differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai
          valori limite di emissione previsti al comma 5 per  i  medi
          impianti  di  combustione  esistenti  di  potenza   termica
          superiore a 5 MW se  almeno  il  50%  della  produzione  di
          calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile  su
          ciascun periodo di cinque anni, sia  fornito  ad  una  rete
          pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua
          calda. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno  del
          gestore a rispettare  tale  percentuale  di  fornitura.  Il
          primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai
          cinque  anni   civili   successivi   quello   di   rilascio
          dell'autorizzazione. Entro il 1°  marzo  di  ogni  anno,  a
          partire dal secondo anno  civile  successivo  a  quello  di
          rilascio   dell'autorizzazione,   il    gestore    presenta
          all'autorita' competente, ai fini del calcolo  della  media
          mobile, un documento in cui e' indicata la  percentuale  di
          produzione di calore utile dell'impianto destinata  a  tale
          fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa
          di cui all'art. 271, comma 5, individua, per  le  emissioni
          del periodo compreso tra  il  1°  gennaio  2025  ed  al  1°
          gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di  quelli
          precedentemente autorizzati e, per le emissioni  di  ossidi
          di zolfo, in ogni caso, un valore limite  non  superiore  a
          1.100 mg/Nm3. 
                18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  6
          puo' differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai
          valori limite di emissione degli ossidi di  azoto  previsti
          al comma 5 per i medi  impianti  di  combustione  esistenti
          costituiti da motori a gas  o  turbine  a  gas  di  potenza
          termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono  utilizzati
          per il funzionamento delle stazioni di compressione di  gas
          necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un
          sistema nazionale di trasporto del gas. Resta  fermo,  fino
          alla data prevista di adeguamento, il rispetto  dei  valori
          limite precedentemente autorizzati. 
                19.  In  caso  di  impossibilita'  di  rispettare   i
          pertinenti valori limite  di  emissione  previsti  per  gli
          ossidi di zolfo all'allegato I alla parte quinta per i medi
          impianti nuovi ed  esistenti  a  causa  di  un'interruzione
          nella fornitura di combustibili a basso  tenore  di  zolfo,
          dovuta ad una  situazione  di  grave  penuria,  l'autorita'
          competente puo' disporre una deroga, non  superiore  a  sei
          mesi,   all'applicazione    di    tali    valori    limite.
          L'autorizzazione individua i valori limite da applicare  in
          tali  periodi,   assicurando   che   risultino   non   meno
          restrittivi di quelli autorizzati  prima  del  19  dicembre
          2017. 
                20. In caso di  medi  impianti  nuovi  ed  esistenti,
          alimentati esclusivamente a  combustibili  gassosi,  che  a
          causa di un'improvvisa interruzione nella fornitura di  gas
          debbano eccezionalmente  utilizzare  altri  combustibili  e
          dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l'autorita'
          competente puo' disporre una deroga,  non  superiore  a  10
          giorni, salvo giustificate proroghe,  all'applicazione  dei
          pertinenti   valori   limite    di    emissione    previsti
          dall'allegato  I  alla   parte   quinta.   L'autorizzazione
          individua i valori limite da  applicare  in  tali  periodi,
          assicurando che risultino non meno  restrittivi  di  quelli
          autorizzati prima del 19 dicembre 2017. 
                21. Le  deroghe  previste  ai  commi  18  e  19  sono
          comunicate dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare alla  Commissione  europea  entro  un
          mese dalla concessione. L'autorita' competente, se  diversa
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, comunica al Ministero tali deroghe  entro  cinque
          giorni dalla concessione. 
                22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  6
          fissa al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi  ai  valori
          limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti
          di combustione esistenti che  fanno  parte  di  un  piccolo
          sistema  isolato  o  di  un  microsistema  isolato  di  cui
          all'art.  2,  punto  26  e  punto   27,   della   direttiva
          2009/72/CE. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'art.
          271, comma 5,  individua,  per  le  emissioni  del  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2025  ed  il  1°(gradi)  gennaio
          2030,  valori  limite  non  meno  restrittivi   di   quelli
          precedentemente autorizzati.». 
              - Il testo dell'art. 279 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 279 (Sanzioni). - 1. Fuori  dai  casi  per  cui
          trova  applicazione  l'art.  6,  comma  13,  cui  eventuali
          sanzioni    sono    applicate    ai     sensi     dell'art.
          29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce  uno
          stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista  dagli
          articoli  269  o  272  ovvero  continua   l'esercizio   con
          l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o  revocata  e'
          punito con la pena dell'arresto da due mesi a  due  anni  o
          dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000  euro.  Con  la  stessa
          pena e'  punito  chi  sottopone  uno  stabilimento  ad  una
          modifica  sostanziale   senza   l'autorizzazione   prevista
          dall'art. 269, comma 8 o, ove applicabile, dal  decreto  di
          attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio  2012,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile
          2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica
          non sostanziale senza effettuare la comunicazione  prevista
          dall'art. 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove  applicabile,
          dal decreto di attuazione dell'art. 23 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 300 euro a  1.000  euro,  alla
          cui irrogazione provvede l'autorita' competente. 
                2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento,  viola  i
          valori limite di emissione  stabiliti  dall'autorizzazione,
          dagli allegati I,  II,  III  o  V  alla  parte  quinta  del
          presente  decreto,  dai  piani  e  dai  programmi  o  dalla
          normativa di cui all'art. 271 e' punito con l'arresto  fino
          ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i  valori
          limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata
          ambientale  si  applicano  le   sanzioni   previste   dalla
          normativa che disciplina tale autorizzazione. 
                2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola
          le  prescrizioni   stabilite   dall'autorizzazione,   dagli
          allegati I, II, III o V alla parte quinta, dai piani e  dai
          programmi o dalla  normativa  di  cui  all'art.  271  o  le
          prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente
          e' soggetto ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.000 euro a 10.000 euro,  alla  cui  irrogazione  provvede
          l'autorita' competente. Se  le  prescrizioni  violate  sono
          contenute  nell'autorizzazione  integrata   ambientale   si
          applicano  le  sanzioni  previste   dalla   normativa   che
          disciplina tale autorizzazione. 
              3.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi   dell'art.
          29-quattuordecies, comma  7,  chi  mette  in  esercizio  un
          impianto o inizia ad esercitare un'attivita'  senza  averne
          dato  la  preventiva  comunicazione  prescritta  ai   sensi
          dell'art. 269, comma 6, o ai sensi dell'art. 272, comma  1,
          e' soggetto ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          500  euro  a  2.500  euro. E'  soggetto  ad  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 euro a  2.500  euro,  alla
          cui irrogazione provvede l'autorita'  competente,  chi  non
          presenta, nei termini previsti, la domanda o  la  relazione
          di cui all'art. 271, comma 7-bis,  chi  non  effettua,  nei
          termini, una delle comunicazioni previste all'art. 273-bis,
          comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei
          termini, la domanda prevista all'art. 273-bis, comma 6. 
                4. Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi  dell'art.
          29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica  all'autorita'
          competente  i  dati  relativi  alle  emissioni   ai   sensi
          dell'art.  269,  comma  6,  e'  soggetto  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
                5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la
          pena dell'arresto fino ad un anno  se  il  superamento  dei
          valori limite di emissione determina anche  il  superamento
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. 
                6. Chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1, non
          adotta tutte le misure necessarie  ad  evitare  un  aumento
          anche temporaneo delle emissioni  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto  fino  ad  un  anno  o  dell'ammenda  fino   a
          milletrentadue euro. 
                7. Per la  violazione  delle  prescrizioni  dell'art.
          276, nel caso in  cui  la  stessa  non  sia  soggetta  alle
          sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per  la  violazione
          delle prescrizioni dell'art. 277 si  applica  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 15.500 euro  a  155.000  euro.
          All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai  sensi  degli
          articoli 17 e seguenti della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge
          regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e'
          sempre disposta in caso di recidiva.». 
               -  Il  testo  dell'art.   281   del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. -
          2. 
                3. I gestori degli  stabilimenti  in  esercizio  alla
          data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente
          decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
          titolo e che non ricadevano nel campo di  applicazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, si adeguano  alle  disposizioni  del  presente  titolo
          entro il  1°  settembre  2013  o  nel  piu'  breve  termine
          stabilito  dall'autorizzazione  alle   emissioni.   Se   lo
          stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la  relativa
          domanda deve essere presentata, ai sensi  dell'art.  269  o
          dell'art. 272, commi 2  e  3,  entro  il  31  luglio  2012.
          L'autorita' competente si pronuncia in un  termine  pari  a
          otto mesi o, in  caso  di  integrazione  della  domanda  di
          autorizzazione, pari a dieci  mesi  dalla  ricezione  della
          domanda stessa. Dopo la  presentazione  della  domanda,  le
          condizioni di esercizio ed i  combustibili  utilizzati  non
          possono    essere    modificati    fino     all'ottenimento
          dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
          domanda  entro  il  termine   previsto   o   in   caso   di
          realizzazione   di   modifiche    prima    dell'ottenimento
          dell'autorizzazione,  lo  stabilimento  si   considera   in
          esercizio  senza  autorizzazione  alle  emissioni.  Se   la
          domanda e' presentata  nel  termine  previsto,  l'esercizio
          puo' essere proseguito fino alla  pronuncia  dell'autorita'
          competente. Ai soli fini della  determinazione  dei  valori
          limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272,
          tali  stabilimenti  si  considerano  nuovi.  La   procedura
          prevista dal presente articolo si applica anche in caso  di
          stabilimenti in esercizio alla data di  entrata  in  vigore
          della parte quinta del presente decreto che ricadevano  nel
          campo di applicazione  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  ma  erano  esentati
          dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto  di
          tale parte quinta, siano soggetti  all'autorizzazione  alle
          emissioni in atmosfera. 
                4. Per gli impianti degli stabilimenti  in  esercizio
          alla data di entrata  in  vigore  della  parte  quinta  del
          presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del
          presente titolo e che ricadevano nel campo di  applicazione
          della legge  13  luglio  1966,  n.  615,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,  n.  1391,  o
          del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 marzo  2002,  aventi  potenza  termica  nominale
          inferiore  a  10  MW,  l'autorita'  competente,   ai   fini
          dell'applicazione del comma  3,  adotta  le  autorizzazioni
          generali di cui all'art. 272, comma 2, entro cinque anni da
          tale data. 
                5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
          norme in materia di  tutela  dell'aria  e  della  riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
                6. Alla modifica ed integrazione degli allegati  alla
          parte  quinta  del  presente  decreto,  al  fine  di   dare
          attuazione alle direttive comunitarie per le parti  in  cui
          le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive  e
          delle caratteristiche di  ordine  tecnico  stabilite  dalle
          norme vigenti, si provvede  ai  sensi  dell'art.  36  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                7. Le  domande  di  autorizzazione,  i  provvedimenti
          adottati dall'autorita'  competente  e  i  risultati  delle
          attivita' di  controllo,  ai  sensi  del  presente  titolo,
          nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
          dell'autorita' competente sono  messi  a  disposizione  del
          pubblico  ai  sensi  di   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
                8. 
                9. Il Coordinamento previsto dall'art. 20 del decreto
          legislativo 13 agosto  2010,  n.  155,  assicura  un  esame
          congiunto e l'elaborazione di indirizzi e  linee  guida  in
          relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  inerenti  la
          normativa vigente in materia di emissioni  in  atmosfera  e
          inquinamento dell'aria ambiente ed  assicura,  anche  sulla
          base dello scambio di informazioni  previsto  dall'art.  6,
          comma  10,  della  direttiva  2015/2193/UE,  le   attivita'
          necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione,
          tra le autorita' competenti, dei dati e delle  informazioni
          rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta  del
          presente  decreto  e  per  la  valutazione  delle  migliori
          tecniche disponibili di cui all'art. 268, comma 1,  lettera
          aa). 
                10. A fini di informazione  le  autorita'  competenti
          rendono disponibili  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, in formato  digitale,  le
          autorizzazioni rilasciate ai sensi  degli  articoli  269  e
          272. 
                10-bis. Agli impianti  che,  prima  del  19  dicembre
          2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'art.
          272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n.
          183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano  le
          tempistiche di adeguamento  e  le  procedure  di  rilascio,
          rinnovo  o   riesame   dell'autorizzazione   del   relativo
          stabilimento previsti dall'art. 273-bis per i medi impianti
          di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore
          a 5 MW. 
                11.». 
              - Il testo dell'art. 283 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          titolo si applicano le seguenti definizioni: 
                  a)  impianto  termico:  impianto   destinato   alla
          produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
          calore  e  da  un  unico   sistema   di   distribuzione   e
          utilizzazione  di  tale   calore,   nonche'   da   appositi
          dispositivi di regolazione e di controllo; 
                  b) generatore di calore: qualsiasi  dispositivo  di
          combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
          calore, costituito da  un  focolare  ed  eventualmente  uno
          scambiatore di calore; 
                  c) focolare: parte di un generatore di calore nella
          quale avviene il processo di combustione; 
                  d) impianto termico civile: impianto termico la cui
          produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche  in
          edifici ad uso non residenziale, al  riscaldamento  o  alla
          climatizzazione  invernale  o  estiva  di  ambienti  o   al
          riscaldamento  di  acqua  per  usi  igienici  e   sanitari;
          l'impianto termico civile e' centralizzato se  serve  tutte
          le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
          negli altri casi; 
                  d-bis)  medio  impianto  termico  civile:  impianto
          termico civile di potenza pari o  superiore  a  1  MW;  non
          ricadono nella definizione gli impianti utilizzati  per  il
          riscaldamento a  gas  diretto  degli  spazi  interni  dello
          stabilimento ai fini  del  miglioramento  delle  condizioni
          degli ambienti di lavoro; 
              e) potenza termica  nominale  dell'impianto:  la  somma
          delle  potenze  termiche  nominali  dei  singoli   focolari
          costituenti l'impianto; 
                  f)  potenza  termica  nominale  del  focolare:   il
          prodotto del potere calorifico inferiore  del  combustibile
          utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato
          all'interno del focolare, espresso in Watt termici  o  suoi
          multipli; 
                  g)  valore  di  soglia:  potenza  termica  nominale
          dell'impianto pari a 0,035 MW; 
                  h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che
          sia  effettuato  su  un  impianto  gia'  installato  e  che
          richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'art.  7
          del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
                  i) autorita' competente:  l'autorita'  responsabile
          dei  controlli,  degli  accertamenti  e   delle   ispezioni
          previsti all'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
          n. 192, e dal  decreto  attuativo  dell'art.  4,  comma  1,
          lettere  a)  e  b),  e  comma  1-bis,  del  citato  decreto
          legislativo,  o  altra  autorita'  indicata   dalla   legge
          regionale; 
                  l) installatore: il soggetto indicato  dall'art.  3
          del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
                  m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
          dell'impianto: il soggetto indicato dal  decreto  attuativo
          dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), e comma  1-bis,  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
                  n) conduzione di un impianto termico: insieme delle
          operazioni necessarie al fine  di  assicurare  la  corretta
          combustione  nei  focolari  e  l'adeguamento   del   regime
          dell'impianto termico alla richiesta di calore.». 
              - Il testo dell'art. 284 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 284 (Installazione o modifica). - 1. Nel  corso
          delle   verifiche   finalizzate   alla   dichiarazione   di
          conformita' prevista dal decreto  ministeriale  22  gennaio
          2008, n. 37, per gli impianti  termici  civili  di  potenza
          termica   nominale   superiore   al   valore   di   soglia,
          l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto  e'
          dotato della  attestazione  prevista  all'art.  282,  comma
          2-bis. In caso di modifica  di  impianti  fuori  produzione
          l'installatore dichiara che  il  libretto  di  centrale  e'
          stato  integrato  nei  modi  previsti  dal  comma  2.  Tali
          dichiarazioni devono essere espressamente riportate  in  un
          atto allegato alla dichiarazione di  conformita',  messo  a
          disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   della
          manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro
          30 giorni dalla conclusione  dei  lavori.  L'autorita'  che
          riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto
          ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,  provvede  ad  inviare
          tale atto  all'autorita'  competente.  In  occasione  della
          dichiarazione  di  conformita',  l'installatore  indica  al
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto  l'elenco  delle  manutenzioni  ordinarie   e
          straordinarie necessarie  ad  assicurare  il  rispetto  dei
          valori limite di cui all'art. 286,  affinche'  tale  elenco
          sia inserito nel libretto di centrale previsto dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.  Se
          il  responsabile  dell'esercizio   e   della   manutenzione
          dell'impianto  non  e'  ancora   individuato   al   momento
          dell'installazione,   l'installatore,   entro   30   giorni
          dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
          soggetto committente, il quale li mette a disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto    entro    30    giorni    dalla    relativa
          individuazione. 
                2. Per gli impianti termici civili di potenza termica
          nominale superiore al valore di soglia, in  esercizio  alla
          data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente
          decreto, il libretto di centrale previsto dall'art. 11  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412  deve  essere  integrato,  a  cura   del   responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
          31 dicembre 2012,  da  un  atto  in  cui  si  dichiara  che
          l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
          all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori  limite  di
          cui all'art. 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di
          centrale deve essere inoltre  integrato  con  l'indicazione
          delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie  ad
          assicurare il rispetto dei valori limite  di  cui  all'art.
          286. Il responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione
          dell'impianto provvede ad  inviare  tali  atti  integrativi
          all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione. 
                2-bis.  I  medi  impianti  termici  civili  messi  in
          esercizio o soggetti a modifica a partire dal  20  dicembre
          2018 devono essere preventivamente  iscritti  nel  registro
          autorizzativo previsto al comma 2-quater.  A  tal  fine  il
          responsabile dell'esercizio e della manutenzione  trasmette
          all'autorita' titolare del registro, entro un  termine  non
          inferiore a  sessanta  giorni  prima  dell'installazione  o
          della modifica  dell'impianto,  un  apposito  atto  in  cui
          dichiara i dati previsti all'allegato I, parte IV-bis, alla
          parte quinta. Il termine di  sessanta  giorni  puo'  essere
          ridotto  qualora  sussista  una  imprevedibile  urgenza  da
          dichiarare   in   un   atto   allegato   dal   responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione. 
                2-ter.  I  medi  impianti  termici  civili  messi  in
          esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti
          nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro
          il  1°  gennaio  2029.   A   tal   fine   il   responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita'
          titolare  del  registro,  entro  il  31  ottobre  2028,  un
          apposito atto in cui dichiara i dati previsti  all'allegato
          I, parte IV-bis, alla parte quinta. 
                2-quater. E'  tenuto,   presso   ciascuna   autorita'
          competente, un registro per l'iscrizione dei medi  impianti
          termici civili. Entro trenta giorni dalla  ricezione  degli
          atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorita' competente
          effettua o nega l'iscrizione nel registro  autorizzativo  e
          comunica tempestivamente tale esito al richiedente.». 
               -  Il  testo  dell'art.   294   del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  294  (Prescrizioni  per   il   rendimento   di
          combustione). - 1. Al fine di ottimizzare il rendimento  di
          combustione, gli impianti disciplinati dal titolo  I  della
          parte  quinta  del  presente  decreto,  eccettuati   quelli
          previsti dall'allegato  IV,  parte  I,  alla  stessa  parte
          quinta, devono essere dotati, ove  tecnicamente  possibile,
          di un sistema di controllo della combustione  che  consenta
          la regolazione automatica del  rapporto  aria-combustibile.
          Ai fini della presente disposizione  non  si  applicano  le
          norme di aggregazione previste dall'art. 272, comma 1. 
                2. Il comma 1 non si applica agli  impianti  elencati
          nell'art. 273, comma 15, anche di potenza termica  nominale
          inferiore a 50MW. 
                3.  Al  fine  di   ottimizzare   il   rendimento   di
          combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II  della
          parte quinta  del  presente  decreto,  di  potenza  termica
          nominale per singolo focolare superiore a  1,16  MW,  o  di
          potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5  MW  e
          dotati di singoli focolari di potenza termica nominale  non
          inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema  di
          controllo della combustione  che  consenta  la  regolazione
          automatica del rapporto aria-combustibile. 
              3-bis. Per consentire  la  regolazione  automatica  del
          rapporto aria-combustibile ai sensi del presente  articolo,
          il sistema di controllo della combustione  deve  essere  in
          grado di garantire il mantenimento in continuo  dei  valori
          di  rendimento  verificati  al   collaudo   e   di   quelli
          applicabili per effetto della vigente normativa,  anche  in
          presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente
          o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata
          se e' utilizzato un sistema di regolazione  automatica  che
          prevede la  misura  in  continuo  del  tenore  di  ossigeno
          residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di
          comburente e combustibile. I dispositivi di  misura  a  tal
          fine utilizzati devono essere  compatibili  con  i  sistemi
          realizzati secondo la  norma  UNI  EN  298:2012  ed  essere
          tarati in conformita' alle modalita' ed  alle  periodicita'
          previste   nelle   istruzioni   tecniche   rilasciate   dal
          produttore.». 
              - Il testo  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Allegati alla parte quinta 
                Allegato IV - Impianti e attivita' in deroga 
                In vigore dal 19 dicembre 2017 
                Parte I 
                Impianti ed attivita' di cui all'art. 272, comma 1 
              1. elenco degli impianti e delle attivita': 
                a) lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione
          di attivita' di verniciatura e trattamento  superficiale  e
          smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale  o
          come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  inferiore  a  500
          kg/anno. 
                b) laboratori orafi  in  cui  non  e'  effettuata  la
          fusione di metalli, laboratori odontotecnici,  esercizi  in
          cui  viene  svolta  attivita'  estetica,  sanitaria  e   di
          servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori
          annessi a scuole. 
                c)  decorazione   di   piastrelle   ceramiche   senza
          procedimento di cottura. 
                d) le seguenti lavorazioni tessili: 
                  preparazione,  filatura,  tessitura  della   trama,
          della catena o della maglia di fibre naturali,  artificiali
          o   sintetiche,   con    eccezione    dell'operazione    di
          testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; 
                  nobilitazione  di  fibre,  di  filati,  di  tessuti
          limitatamente alle fasi di purga, lavaggio,  candeggio  (ad
          eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado  di
          liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio  a
          condizione che tutte le  citate  fasi  della  nobilitazione
          siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                    1) le operazioni in bagno acquoso  devono  essere
          condotte  a  temperatura  inferiore  alla  temperatura   di
          ebollizione del  bagno,  oppure,  nel  caso  in  cui  siano
          condotte alla temperatura di ebollizione  del  bagno,  cio'
          deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o  di
          prodotti   volatili,   organici   o   inorganici,   o,   in
          alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
              2) le operazioni di asciugamento  o  essiccazione  e  i
          trattamenti con vapore espanso o a bassa  pressione  devono
          essere  effettuate  a  temperatura  inferiore  a   150°   e
          nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce  non  devono
          essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti  volatili,
          organici od inorganici; 
                  e) cucine,  esercizi  di  ristorazione  collettiva,
          mense, rosticcerie e friggitorie; 
                  f)  panetterie,  pasticcerie  ed  affini   con   un
          utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore  a
          300 kg; 
                  g) stabulari acclusi a laboratori di ricerca  e  di
          analisi; 
                  h) serre; 
                  i) stirerie; 
                  j) laboratori fotografici; 
                  k) autorimesse e officine meccaniche di riparazioni
          veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni  di
          verniciatura; 
                  l) autolavaggi; 
                  m) silos per materiali da costruzione ad esclusione
          di quelli asserviti ad altri impianti, nonche' silos per  i
          materiali vegetali; 
                  n) macchine per eliografia; 
              o)   stoccaggio   e    movimentazione    di    prodotti
          petrolchimici   ed   idrocarburi   naturali   estratti   da
          giacimento,  stoccati  e  movimentati  a  ciclo  chiuso   o
          protetti da gas inerte; 
                  p) impianti di trattamento delle acque, escluse  le
          linee  di  trattamento  dei  fanghi,  fatto  salvo   quanto
          previsto dalla lettera p-bis); 
              p-bis) linee di  trattamento  dei  fanghi  che  operano
          nell'ambito di impianti di trattamento delle  acque  reflue
          con potenzialita' inferiore a 10.000  abitanti  equivalenti
          per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3 /h di
          acque trattate per trattamenti di tipo  chimico/fisico;  in
          caso  di  impianti  che  prevedono   sia   un   trattamento
          biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere
          rispettati entrambi i requisiti; 
                  q)  macchinari  a  ciclo  chiuso  di   concerie   e
          pelliccerie; 
                  r) attivita'  di  seconde  lavorazioni  del  vetro,
          successive alle  fasi  iniziali  di  fusione,  formatura  e
          tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni  di
          acidatura e satinatura; 
                  s) forni elettrici a volta  fredda  destinati  alla
          produzione di vetro; 
                  t)  trasformazione  e  conservazione,  esclusa   la
          surgelazione, di frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg; 
                  u)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa   la
          surgelazione, di carne con produzione  giornaliera  massima
          non superiore a 350 kg; 
                  v) molitura di cereali con  produzione  giornaliera
          massima non superiore a 500 kg; 
                  v-bis)  impianti  di  essiccazione   di   materiali
          vegetali impiegati da imprese agricole o a  servizio  delle
          stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1
          MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come
          tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3
          MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas; 
                  w)    lavorazione    e    conservazione,    esclusa
          surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari  marini
          con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg; 
              x) lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo
          giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg; 
                  y) trasformazioni lattiero-casearie con  produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg; 
                  z) allevamenti effettuati in ambienti confinati  in
          cui il numero  di  capi  presenti  e'  inferiore  a  quello
          indicato,  per  le  diverse  categorie  di  animali,  nella
          seguente tabella. Per allevamento  effettuato  in  ambiente
          confinato si intende l'allevamento il cui ciclo  produttivo
          prevede il sistematico utilizzo di  una  struttura  coperta
          per la stabulazione degli animali. 
    

      =============================================================
      |Categoria animale e tipologia di allevamento |   N° capi   |
      +=============================================+=============+
      |Vacche specializzate per la produzione di    |             |
      |latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)         | Meno di 200 |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300|             |
      |kg/capo)                                     | Meno di 300 |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)  | Meno di 300 |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400    |             |
      |kg/capo)                                     | Meno di 300 |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 |             |
      |kg/capo)                                     |Meno di 1.000|
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Suini: scrofe con suinetti destinati allo    |             |
      |svezzamento                                  | Meno di 400 |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Suini: accrescimento/ingrasso                |Meno di 1.000|
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)     |Meno di 2.000|
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:|   Meno di   |
      |2 kg/capo)                                   |   25.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |                                             |   Meno di   |
      |Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)     |   30.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |                                             |   Meno di   |
      | Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) |   30.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |                                             |   Meno di   |
      |Altro pollame                                |   30.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)|Meno di 7.000|
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5      |   Meno di   |
      |kg/capo)                                     |   14.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |                                             |   Meno di   |
      |Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)       |   30.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5     |   Meno di   |
      |kg/capo)                                     |   40.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio:|   Meno di   |
      |1,7 kg/capo)                                 |   24.000    |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)        | Meno di 250 |
      +---------------------------------------------+-------------+
      |Struzzi                                      | Meno di 700 |
      +---------------------------------------------+-------------+

    
              aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 
              bb)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni e i gruppi  elettrogeni  di  cogenerazione,  di
          potenza termica nominale inferiore a  1  MW,  alimentati  a
          biomasse di  cui  all'allegato  X  alla  parte  quinta  del
          presente decreto, e di potenza termica inferiore  a  1  MW,
          alimentati a  gasolio,  come  tale  o  in  emulsione,  o  a
          biodiesel. 
              cc)  Impianti  di  combustione   alimentati   ad   olio
          combustibile, come tale o in emulsione, di potenza  termica
          nominale inferiore a 0,3 MW. 
              dd) Impianti di combustione alimentati  a  metano  o  a
          GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. 
              ee)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni  e  i  gruppi  elettrogeni  di   cogenerazione,
          ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti,
          alimentati da gas di discarica, gas residuati dai  processi
          di depurazione e biogas, di potenza  termica  nominale  non
          superiore a 3 MW, se l'attivita' di  recupero  e'  soggetta
          alle procedure autorizzative  semplificate  previste  dalla
          parte quarta del presente decreto  e  tali  procedure  sono
          state espletate. 
              ff)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni  e  i  gruppi  elettrogeni  di   cogenerazione,
          alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta
          del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore
          o uguale a 1 MW. 
              gg)  Gruppi  elettrogeni  e   gruppi   elettrogeni   di
          cogenerazione alimentati a  metano  o  a  GPL,  di  potenza
          termica nominale inferiore a 1 MW. 
              hh)  Gruppi  elettrogeni  e   gruppi   elettrogeni   di
          cogenerazione  alimentati  a  benzina  di  potenza  termica
          nominale inferiore a 1 MW. 
              ii) Impianti di combustione connessi alle attivita'  di
          stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di
          2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore  a  1
          MW se alimentati a metano o GPL ed  inferiore  a  1  MW  se
          alimentati a gasolio. 
              jj) Laboratori di analisi e  ricerca,  impianti  pilota
          per prove,  ricerche,  sperimentazioni,  individuazione  di
          prototipi. 
              kk) Dispostivi mobili  utilizzati  all'interno  di  uno
          stabilimento  da  un  gestore  diverso  da   quello   dello
          stabilimento  o   non   utilizzati   all'interno   di   uno
          stabilimento. 
              kk-bis) Cantine che trasformano fino a  600  tonnellate
          l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o
          altre bevande fermentate, con una produzione annua  di  250
          ettolitri per i distillati e di  1.000  ettolitri  per  gli
          altri prodotti. Nelle  cantine  e  negli  stabilimenti  che
          superano  tali  soglie  sono   comunque   sempre   escluse,
          indipendentemente  dalla  produzione  annua,  le  fasi   di
          fermentazione,    movimentazione,    travaso,    addizione,
          trattamento  meccanico,  miscelazione,  confezionamento   e
          stoccaggio delle materie prime  e  dei  residui  effettuate
          negli stabilimenti di cui alla presente lettera. 
              kk-ter) Frantoi di materiali vegetali; 
              kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»; 
              kk-quinquies)  Attivita'   di   taglio,   incisione   e
          marcatura laser su carta o tessuti. 
              kk-sexies) Turbine a gas e motori a gas  esclusivamente
          usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi  elettrogeni
          e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica
          nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o  a  GPL,
          inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas. 
              Parte II 
              Impianti ed attivita' di cui all'art. 272, comma 2 
              1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
                a)  riparazione  e  verniciatura  di  carrozzerie  di
          autoveicoli, mezzi e  macchine  agricole  con  utilizzo  di
          impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di  prodotti
          vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo  complessivo
          non superiore a 20 kg; 
                b) tipografia, litografia, serigrafia,  con  utilizzo
          di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e  similari)
          giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg; 
                c) produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo
          giornaliero massimo complessivo di  resina  pronta  all'uso
          non superiore a 200 kg; 
                d) produzione di articoli in gomma e  prodotti  delle
          materie  plastiche   con   utilizzo   giornaliero   massimo
          complessivo di materie prime non superiore a 500 kg; 
                e)  produzione  di   mobili,   oggetti,   imballaggi,
          prodotti semifiniti  in  materiale  a  base  di  legno  con
          utilizzo giornaliero massimo complessivo di  materie  prime
          non superiore a 2000 kg; 
                f) verniciatura, laccatura,  doratura  di  mobili  ed
          altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti
          vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g; 
                g) Verniciatura di oggetti vari in  metalli  o  vetro
          con utilizzo complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti
          all'uso non superiore a 50 kg/g; 
                h) panificazione, pasticceria e affini con consumo di
          farina non superiore a 1500 kg/g; 
                i) torrefazione di caffe' ed altri  prodotti  tostati
          con produzione non superiore a 450 kg/g; 
                l) produzione di  mastici,  pitture,  vernici,  cere,
          inchiostri  e  affini  con   produzione   complessiva   non
          superiore a 500 kg/h. 
                m) sgrassaggio superficiale dei metalli  con  consumo
          complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g; 
                n) laboratori orafi con fusione di metalli  con  meno
          di venticinque addetti. 
                o)  anodizzazione,  galvanotecnica,  fosfatazione  di
          superfici metalliche con consumo di  prodotti  chimici  non
          superiore a 10 kg/g; 
                p) utilizzazione  di  mastici  e  colle  con  consumo
          complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g; 
                q)  Produzione  di  sapone  e  detergenti   sintetici
          prodotti per l'igiene  e  la  profumeria  con  utilizzo  di
          materie prime non superiori a 200 kg/g; 
                r)  Tempra  di  metalli  con  consumo  di  olio   non
          superiore a 10 kg/g; 
                s)  Produzione  di  oggetti  artistici  in  ceramica,
          terracotta o vetro in  forni  in  muffola  discontinua  con
          utilizzo nel ciclo produttivo di smalti,  colori  e  affini
          non superiore a 50 kg/g; 
                t)  Trasformazione  e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non
          superiore a 1000 kg/g; 
                u)  Trasformazione  e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di carne con produzione non superiore a  1000
          kg/g; 
                v) Molitura cereali con produzione  non  superiore  a
          1500 kg/g; 
                v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali
          impiegati o a servizio di imprese agricole  non  ricompresi
          nella parte I del presente allegato. 
                z)   Lavorazione   e   conservazione,   esclusa    la
          surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari  marini
          con produzione non superiore a 1000 kg/g; 
                aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non
          superiore a 1500 kg/g; 
                bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe  in
          quantita' non superiore a 100 kg/g; 
                cc)   Lavorazioni   manifatturiere   alimentari   con
          utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g; 
                dd) Lavorazioni conciarie con  utilizzo  di  prodotti
          vernicianti  pronti   all'uso   giornaliero   massimo   non
          superiore a 50 kg; 
                ee) Fonderie di metalli  con  produzione  di  oggetti
          metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg; 
                ff) Produzione di  ceramiche  artistiche  esclusa  la
          decoratura  con  utilizzo  di  materia  prima   giornaliero
          massimo non superiore a 3000 kg; 
                gg) Produzione  di  carta,  cartone  e  similari  con
          utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore
          a 4000 kg; 
                hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
                ii) Trasformazioni lattiero-casearie  con  produzione
          giornaliera non superiore a 1000 kg. 
                ll) Impianti termici civili  aventi  potenza  termica
          nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW. 
                mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di
          tessuti  e  di  pellami,  escluse  le  pellicce,  e   delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 
                nn) Allevamenti effettuati in ambienti  confinati  in
          cui il numero di capi potenzialmente presenti  e'  compreso
          nell'intervallo  indicato,  per  le  diverse  categorie  di
          animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato
          in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo
          produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
          coperta per la stabulazione degli animali. 
    

 ===================================================================
 |Categoria animale e tipologia di allevamento |      N° capi      |
 +=============================================+===================+
 |Vacche specializzate per la produzione di    |                   |
 |latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)         |   Da 200 a 400    |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300|                   |
 |kg/capo)                                     |   Da 300 a 600    |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)  |   Da 300 a 600    |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400    |                   |
 |kg/capo)                                     |   Da 300 a 600    |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 |                   |
 |kg/capo)                                     | Da 1.000 a 2.500  |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Suini: scrofe con suinetti destinati allo    |                   |
 |svezzamento                                  |   Da 400 a 750    |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Suini: accrescimento/ingrasso                | Da 1.000 a 2.000  |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)     | Da 2.000 a 4.000  |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:|                   |
 |2 kg/capo)                                   |Da 25.000 a 40.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)     |Da 30.000 a 40.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)  |Da 30.000 a 40.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Altro pollame                                |Da 30.000 a 40.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)| Da 7.000 a 40.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5      |                   |
 |kg/capo)                                     |Da 14.000 a 40.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)       |Da 30.000 a 40.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5     |                   |
 |kg/capo)                                     |Da 40.000 a 80.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio:|                   |
 |1,7 kg/capo)                                 |Da 24.000 a 80.000 |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)        |   Da 250 a 500    |
 +---------------------------------------------+-------------------+
 |Struzzi                                      |  Da 700 a 1.500   |
 +---------------------------------------------+-------------------+

    
                oo) Lavorazioni meccaniche dei  metalli  con  consumo
          complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
          emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. 
                oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino,  aceto  o
          altre bevande fermentate non ricompresi nella parte  I  del
          presente allegato.». 
              - Il testo dell'allegato VI,  alla  parte  quinta,  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Allegati alla parte quinta 
                Allegato VI -  Criteri  per  i  controlli  e  per  il
          monitoraggio delle emissioni 
                (Omissis). 
              2. Metodi di valutazione delle  misure  effettuate  dal
          gestore   dell'impianto   e   delle    misure    effettuate
          dall'autorita' competente per il controllo. 
              2.1 Ai fini di una corretta interpretazione  dei  dati,
          alle misure di emissione effettuate con metodi  discontinui
          o con metodi continui automatici devono essere associati  i
          valori delle grandezze  piu'  significative  dell'impianto,
          atte  a  caratterizzarne  lo  stato  di  funzionamento  (ad
          esempio:   produzione   di   vapore,    carico    generato,
          assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). 
              2.2. Salvo diversamente indicato nel presente  decreto,
          in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate  si
          considerano conformi ai  valori  limite  se  nessuna  delle
          medie di 24 ore supera i valori limite di  emissione  e  se
          nessuna delle  medie  orarie  supera  i  valori  limite  di
          emissione di un fattore superiore a 1,25. 
              2.3. Salvo quanto diversamente  previsto  dal  presente
          decreto,  in  caso  di  misure  discontinue,  le  emissioni
          convogliate si considerano conformi ai  valori  limite  se,
          nel corso di una misurazione, la concentrazione,  calcolata
          come media dei valori  analitici  di  almeno  tre  campioni
          consecutivi che siano effettuati  secondo  le  prescrizioni
          dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione
          e  che  siano   rappresentativi   di   almeno   un'ora   di
          funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di
          emissione. Nel  caso  in  cui  i  metodi  di  campionamento
          individuati nell'autorizzazione prevedano,  per  specifiche
          sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle
          tre ore, e' possibile utilizzare un unico campione ai  fini
          della valutazione  della  conformita'  delle  emissioni  ai
          valori limite. L'autorizzazione  puo'  stabilire  che,  per
          ciascun prelievo, sia effettuato un numero  di  campioni  o
          sia individuata una sequenza temporale differente  rispetto
          a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi  in  cui,
          per necessita' di natura analitica e per  la  durata  e  le
          caratteristiche del ciclo da cui  deriva  l'emissione,  non
          sia possibile garantirne l'applicazione. 
              2.4. Il  sistema  di  misura  in  continuo  di  ciascun
          inquinante deve  assicurare  un  indice  di  disponibilita'
          mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5, non
          inferiore all'80%(percento). Nel caso in  cui  tale  valore
          non sia raggiunto,  il  gestore  e'  tenuto  a  predisporre
          azioni  correttive  per  migliorare  il  funzionamento  del
          sistema  di  misura,  dandone  comunicazione  all'autorita'
          competente per il controllo. 
              2.5. Il gestore il  quale  preveda  che  le  misure  in
          continuo di uno  o  piu'  inquinanti  non  potranno  essere
          effettuate o registrate per  periodi  superiori  a  48  ore
          continuative,  e'  tenuto  ad   informare   tempestivamente
          l'autorita' competente per il controllo. In  ogni  caso  in
          cui,  per  un  determinato  periodo,  non   sia   possibile
          effettuare  misure  in  continuo,  laddove   queste   siano
          prescritte dall'autorizzazione, il gestore e'  tenuto,  ove
          tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare  forme
          alternative di controllo delle emissioni basate  su  misure
          discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o  con
          specifiche caratteristiche delle materie prime  utilizzate.
          Per tali periodi l'autorita' competente  per  il  controllo
          stabilisce, sentito il gestore, le  procedure  da  adottare
          per la stima delle emissioni. La disposizione data da  tale
          autorita' deve essere allegata al registro di cui al  punto
          2.7. 
              2.6. I dati misurati o stimati con le modalita' di  cui
          al punto 2.5 concorrono ai fini della verifica del rispetto
          dei valori limite. 
              2.7. I dati relativi ai controlli analitici discontinui
          previsti nell'autorizzazione ed ai  controlli  previsti  al
          punto 2.5 devono essere riportati dal gestore  su  appositi
          registri ai quali  devono  essere  allegati  i  certificati
          analitici. I registri devono essere tenuti  a  disposizione
          dell'autorita' competente  per  il  controllo.  Uno  schema
          esemplificativo per la redazione dei registri e'  riportato
          in appendice 1. Per  i  medi  impianti  di  combustione  il
          registro e' sostituito dall'archiviazione prevista al punto
          5-bis.2. 
              2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento  degli
          impianti  di   abbattimento   (manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria, guasti, malfunzionamenti,  interruzione  del
          funzionamento   dell'impianto   produttivo)   deve   essere
          annotata su un apposito registro. Il registro  deve  essere
          tenuto a  disposizione  dell'autorita'  competente  per  il
          controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione  del
          registro e' riportato in appendice 2. Per i  medi  impianti
          di combustione il registro e' sostituito dall'archiviazione
          prevista al punto 5-bis.2. 
              2.9. Ai fini della verifica  del  rispetto  dei  valori
          limite si applicano  le  procedure  di  calibrazione  degli
          strumenti di misura stabilite dall'autorita' competente per
          il controllo sentito il gestore. 
              (Omissis).». 
              -  Il  testo  della   sezione   2   della   parte   III
          dell'allegato IX, alla  parte  quinta  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Allegati alla parte quinta 
                Allegato IX - Impianti termici civili 
                Parte III 
                Valori di emissione 
                (Omissis). 
                Sezione 2 
              Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 
                1. Gli impianti termici che  utilizzano  biomasse  di
          cui all'allegato X  devono  rispettare  i  seguenti  valori
          limite di emissione, riferiti ad  un'ora  di  funzionamento
          dell'impianto nelle condizioni di esercizio  piu'  gravose,
          esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori
          limite sono riferiti al volume di effluente  gassoso  secco
          rapportato alle condizioni normali. 
 
                Medi impianti termici civili messi in esercizio prima
          del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse  solide  (valori
          da rispettare prima  della  data  prevista  dall'art.  286,
          comma 1-bis) e impianti termici civili di  potenza  termica
          inferiore a 1  MW  alimentati  a  biomasse  solide.  Valori
          riferiti ad un tenore di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
          del 11%(percento). 
    
    +----------------------------------------------+-------------+
    | Potenza termica nominale MW                  | >0,15 ÷ ≤ 3 |
    |                                              | ----------- |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | polveri [1]                                  | 100 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | monossido di carbonio (CO)                   | 350 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di azoto (NO2)                        | 500 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di zolfo (SO2)                        | 200 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    
              [1] Agli impianti di potenza termica nominale  compresa
          tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un  valore  di  emissione
          per le polveri di 200 mg/Nm3. 
 
              Medi impianti termici civili messi in  esercizio  prima
          del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse  solide.  Valori
          da rispettare entro la data prevista dall'art.  286,  comma
          1-bis.  Valori  riferiti   ad   un   tenore   di   ossigeno
          nell'effluente gassoso del 6%. 
    
    +----------------------------------------------+-------------+
    | Potenza termica nominale MW                  |   >0,15 ≤ 3 |
    |                                              |          -- |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | polveri [1]                                  |  50 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | monossido di carbonio (CO)                   | 525 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di azoto (NO2)                        | 650 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di zolfo (SO2) [2]                    | 200 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    
          [1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa  tra
          0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le
          polveri di 200 mg/Nm3. 
          [2] Il valore limite si considera  rispettato  in  caso  di
          impianti alimentati esclusivamente a legna. 
 
              Medi impianti  termici  civili  messi  in  esercizio  o
          soggetti  a  modifica  a  partire  dal  20  dicembre   2018
          alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un  tenore
          di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. 
    
    +----------------------------------------------+-------------+
    | Potenza termica nominale MW                  | >0,15 ÷ ≤ 3 |
    |                                              |          -- |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | polveri [1]                                  |  50 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | monossido di carbonio (CO)                   | 525 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di azoto (NO2)                        | 500 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    |ossidi di zolfo (SO2) [2]                     | 200 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    
          [1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa  tra
          0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le
          polveri di 200 mg/Nm3. 
          [2] Il valore limite si considera  rispettato  in  caso  di
          impianti alimentati esclusivamente a legna. 
 
              Medi impianti termici civili messi in  esercizio  prima
          del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide.  Valori
          da rispettare entro la data prevista dall'art.  286,  comma
          1-bis.  Valori  riferiti   ad   un   tenore   di   ossigeno
          nell'effluente gassoso del 3%. 
    
    +----------------------------------------------+-------------+
    | Potenza termica nominale MW                  |    >1 ÷ ≤ 3 |
    |                                              |          -- |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | polveri                                      |  50 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | monossido di carbonio (CO)                   |             |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di azoto (NO2)                        | 650 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di zolfo (SO2)                        | 350 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    
              Medi impianti  termici  civili  messi  in  esercizio  o
          soggetti  a  modifica  a  partire  dal  20  dicembre   2018
          alimentati a biomasse liquide. 
    
    +----------------------------------------------+-------------+
    | Potenza termica nominale MW                  |    >1 ÷ ≤ 3 |
    |                                              |          -- |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | polveri                                      |  50 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | monossido di carbonio (CO)                   |             |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di azoto (NO2)                        | 300 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    | ossidi di zolfo (SO2)                        | 350 mg/Nm3  |
    +----------------------------------------------+-------------+
    
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